Cassazione Penale, Sentenza n. 27167/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due reati di usura aggravata (capo A e capo B). I motivi di ricorso sono: 1) carenza e/o insufficienza della motivazione della Corte d'appello e mancata pronuncia su censure specifiche; 2) travisamento delle risultanze istruttorie e contestazione della fondatezza delle risultanze probatorie e della determinazione del tasso usurario, nonché censura sull'applicazione dell'aggravante dello "stato di bisogno" (art. 644, comma 5, n.3 c.p.); 3) ingiusta negazione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione su tale punto; 4) irragionevolezza eccessiva della pena (violazione art. 133 c.p.). In subordine si invoca la declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto: - il primo motivo generico e quindi non consentito (inammissibile); - la parte del secondo motivo che impugna l'affermazione di responsabilità per usura è in gran parte manifestamente infondata (la Corte ha confermato che la valutazione di credibilità delle persone offese è questione di fatto e non suscettibile di revisione in assenza di manifeste contraddizioni); - invece è fondata la censura con riguardo alla mancanza di motivazione specifica sull'aggravante dello "stato di bisogno" (art. 644, comma 5, n.3 c.p.): la Corte d'appello non ha esaminato/deciso il motivo di appello relativo a tale aggravante, né risulta rigettato in modo espresso o implicito, per cui sussiste un vizio di motivazione. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'accertamento e all'applicazione dell'aggravante dello stato di bisogno e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame su quel punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto; terzi provvedimenti (terzo e quarto motivo) sono assorbiti; le spese della parte civile sono al definitivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma che consente la cassazione per vizio di motivazione: la Corte l'ha applicata per rilevare l'omessa pronuncia della Corte d'appello sull'aggravante dello stato di bisogno, ravvisando un vizio rilevante di motivazione.
art. 644 c.p., comma 5, n.3
Prevede l'aggravante per il reato di usura commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno. La Cassazione ha ritenuto che la decisione sull'applicazione di questa aggravante mancasse di motivazione specifica e ha disposto l'annullamento parziale con rinvio.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Stabilisce che, nel caso del dichiarante coinvolto nel fatto, non è necessaria la presenza di riscontri esterni per valutare la sua testimonianza; la Corte ha richiamato questo principio per confermare che la valutazione di credibilità delle persone offese è fondata su apprezzamenti di fatto non devoluti a legittimità salvo manifeste contraddizioni.
art. 101, comma 2 e art. 111, comma 6 Cost.
Principi costituzionali richiamati relativi all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e al diritto di difesa; utilizzati come parametro per valutare la completezza della motivazione della Corte d'appello.
art. 133 c.p.
Norma sul giudizio di adeguatezza della pena (contestata dal ricorrente come eccessiva). La Cassazione non ha esaminato il merito di questa censura, perché la decisione è stata assorbita dall'accoglimento parziale relativo all'aggravante.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: l'omissione nell'indicare "quali" censure siano state omesse o mal valutate rende il motivo inammissibile.
- La valutazione della credibilità delle persone offese è prevalentemente questione di fatto; la Corte di legittimità interviene solo se emergono manifeste contraddizioni o vizi nella motivazione.
- Se la Corte d'appello omette di decidere un motivo di appello specificamente dedotto (es. esclusione di un'aggravante), sussiste un vizio di motivazione che può determinare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame su quel punto.
- Non sono consentite in cassazione questioni nuove non sollevate nel grado d'appello (nuovo motivo di fatto o di diritto presentato direttamente alla Corte di cassazione è inammissibile).
- Quando la cassazione accoglie solo una parte delle censure (es. annulla un'aggravante), il resto della sentenza può rimanere inalterato e la questione parzialmente annullata viene rimessa al giudice di merito per il riesame limitato.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti possono essere assorbite o non esaminate se la Corte ritiene risolte le questioni fondamentali in altro modo (es. annullamento parziale con rinvio).
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