Sentenza del 02/11/2023 n. 30496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Piemonte che aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo non applicabile l'agevolazione di cui all'art. 15 D.P.R. n. 601/1973 all'atto modificativo di un mutuo fondiario ("Aggiuntivo a contratto di mutuo fondiario") perché, secondo la CTR, l'agevolazione si estende solo alle operazioni che comportano la creazione di nuova provvista finanziaria e non agli accordi che modificano tempi e modalità di restituzione di finanziamenti già erogati. Il ricorrente sosteneva, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità, che l'art. 15 comprende anche gli atti relativi alla modificazione dell'operazione di finanziamento.
La decisione
La controversia si è estinta per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento equiparandola alla cassazione senza rinvio, ha compensato le spese giudiziali e ha escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiesto in caso di conferma integrale della statuizione impugnata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601/1973, art. 15
Le operazioni a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione, ed estinzione ... sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
La Corte ha esaminato se l'esenzione comprenda anche gli atti modificativi di finanziamenti già erogati. Pur richiamando orientamenti restrittivi che collegano l'agevolazione a nuove movimentazioni di provvista, la Corte riconosce la fondatezza della tesi che l'art. 15 debba coprire anche la ricontrattazione dei tempi e delle modalità di restituzione quando essa persegua la realizzazione dello scopo originario del finanziamento.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 46
Prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
L'estinzione per cessazione della materia del contendere va pronunciata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, con conseguente rimozione delle sentenze di merito non più attuali.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 1
Consente la compensazione delle spese giudiziali in caso di valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario.
Il giudice tributario può compensare le spese quando, pur essendo il procedimento estinto, la valutazione complessiva della lite lo giustifica (diverso dalla compensazione ope legis).
D.P.R. n. 11/2002, art. 13, comma 1‑quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di cassazione con conferma della statuizione impugnata o di ordinaria inammissibilità.
La Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato si applica solo se il procedimento di cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con ordinaria inammissibilità; non trova applicazione nella declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L'art. 15 DPR 601/1973, pur essendo normativamente di stretta interpretazione, può comprendere anche gli atti modificativi dei finanziamenti a medio-lungo termine quando la modifica abbia lo scopo di permettere la realizzazione dell'obiettivo originario del finanziamento (non si richiede necessariamente una nuova erogazione di provvista se la ricontrattazione è funzionale all'esecuzione dell'operazione).
- La giurisprudenza contrastante ha spesso collegato l'agevolazione all'esistenza di una effettiva movimentazione di denaro, ma orientamenti più testuali e teleologici ammettono una portata più ampia che ricomprende modificazioni useful per la realizzazione del finanziamento.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere e impone la dichiarazione di estinzione con effetto equivalente alla cassazione senza rinvio; le decisioni di merito vengono rimosse perché non più attuali.
- Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere il giudice tributario può compensare le spese processuali valutando la complessiva condotta e la novità della questione.
- La maggiorazione (raddoppio) del contributo unificato si applica solo se la Corte conclude il procedimento con conferma della statuizione impugnata o con ordinaria inammissibilità del ricorso; non si applica in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
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