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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3757/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna relativa alla rapina del 10 giugno 2005 denunciando: (i) contraddittorietà e insufficiente motivazione nell'identificazione, fondata sulle dichiarazioni della cassiera Cristina Chilelli che in rinnovazione ha affermato di non ricordare i fatti e sull'acquisizione del maresciallo Giovanni Villanucci, laddove l'identificazione sarebbe basata su deduzioni e su caratteristiche non facciali (andatura, postura, accento); (ii) violazione di legge e carenza di motivazione sull'entità dell'aumento di pena per continuazione e sul giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto attendibile l'identificazione del Federici: la cassiera aveva confermato in rinnovazione i particolari già riferiti in primo grado (andatura, accento) e il maresciallo Villanucci, che conosceva l'imputato, ha confermato l'identificazione dopo aver visionato i filmati; la perizia non smentiva le acquisizioni testimoniali. La Corte ha quindi confermato la condanna anche per la rapina del 10 giugno 2005, ha unificato la pena in continuazione con il reato del 24 maggio 2005, ha applicato le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti e ha disposto un aumento di pena per la continuazione ritenuto contenuto e nei limiti dell'art. 81 c.p. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato in relazione alla partecipazione concorrente nella commissione delle rapine; la pronuncia utilizza il criterio della responsabilità concorrente tra più soggetti.

  • art. 628, commi 1 e 3 cod. pen.

    Norma sulla rapina; cuore dell'imputazione per i fatti del 24 maggio e del 10 giugno 2005.

  • art. 530 cpv. cod. pen.

    Richiamato nel testo come norma del proscioglimento già pronunciato in appello (si segnala possibile refuso formale nel testo originale: la norma è normalmente riferita al codice di procedura penale); la Corte valuta la sentenza precedente alla luce delle risultanze riemerse.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla rinnovazione dell'audizione della teste (Chilelli); la Corte accetta la rinnovazione e valuta la coerenza tra le dichiarazioni rese nelle diverse fasi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sintetica indicazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato sintetizzato nei limiti previsti.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra reati. La Corte verifica che l'aumento per continuazione sia stato determinato nei limiti e non abbia surrettiziamente operato un cumulo materiale; ritiene l'aumento motivato e proporzionato.

Massime di principio

  • L'identificazione dell'imputato può essere valida anche se non fondata su caratteristiche facciali, quando emergano particolari fisici o comportamentali peculiari (andatura, postura, accento) e la persona che identifica lo conosce per precedenti contatti; tale riconoscimento assume maggior valore se coerente con precedenti dichiarazioni e con altri elementi probatori.
  • La memoria attenuata di una teste dopo molto tempo non annulla automaticamente la attendibilità delle sue precedenti dichiarazioni: la corte può dare valore alle dichiarazioni originarie se in rinnovazione la teste conferma i passaggi salienti e non contraddice il quadro probatorio complessivo.
  • Una perizia scientifica non decisiva sull'identificazione non neutralizza necessariamente le dichiarazioni testimoniali che risultino convergenti e supportate da altri elementi; l'assenza di certezza peritale non equivale automaticamente all'insufficienza probatoria.
  • Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è apprezzamento di merito: per essere annullato in Cassazione deve risultare arbitrario o privo di sufficiente motivazione; una motivazione sintetica ma coerente può essere sufficiente.
  • L'aumento di pena per continuazione deve rispettare i limiti dell'art. 81 c.p.; la determinazione concreta dell'incremento è discrezionale, purché motivata e non arbitraria.
  • Per contestare con successo in Cassazione una decisione di merito occorre dimostrare l'esistenza di illogicità manifesta, contraddittorietà non spiegata o violazione di legge, non basta il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.

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