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Sentenza

Sentenza del 23/03/2015 n. 1083 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TRUST - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO DI UNA DIVERSA IMPOSTA - MAGGIORE IMPOSTA COMPLEMENTARE - Responsabilità solidale del notaio rogante - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di responsabilità solidale nei confronti del notaio viene esclusa, poiché l'imposta richiesta dall'Ufficio deriva da una diversa qualificazione giuridica del trust e deve essere considerata complementare. L'avviso, nella parte in cui coinvolge il notaio ai sensi dell'art. 57, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, non può quindi fondare la sua responsabilità solidale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha ritenuto che il trust producesse effetti tali da giustificare l'applicazione dell'imposta di donazione, diversa da quella di registro liquidata dal notaio. Tale operazione non costituisce una semplice correzione di un errore materiale o di un'omissione nella liquidazione, ma un vero e proprio accertamento della diversa natura ed efficacia giuridica dell'atto e, quindi, di una diversa imposta. La maggiore imposta deve pertanto essere qualificata come imposta complementare e non principale. Di conseguenza, non opera la responsabilità solidale del notaio rogante prevista per l'imposta principale.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    La responsabilità solidale del pubblico ufficiale rogante non si estende all'imposta complementare derivante da una diversa qualificazione giuridica dell'atto, distinta dall'imposta principale liquidata al momento della registrazione.

  • d.P.R. n. 131/1986, disciplina dell'imposta di registro

    La distinzione tra imposta principale e imposta complementare è rilevante per individuare l'ambito della responsabilità solidale del notaio. Quando l'Ufficio accerta una diversa imposta rispetto a quella originariamente liquidata, la pretesa assume natura complementare.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria si limita a correggere un errore materiale o di calcolo relativo all'imposta principale, la responsabilità del notaio rogante può rimanere applicabile nei limiti previsti dalla legge.
  • Se invece l'Ufficio attribuisce all'atto una diversa natura o ne interpreta diversamente gli effetti giuridici, determinando l'applicazione di un tributo diverso, si tratta di accertamento di imposta complementare e non di semplice liquidazione dell'imposta principale.
  • In caso di imposta complementare derivante da una riqualificazione giuridica dell'atto, il notaio rogante non è normalmente responsabile in solido ai sensi dell'art. 57, comma 2, d.P.R. n. 131/1986.
  • La responsabilità del pubblico ufficiale deve essere valutata distinguendo tra il ruolo formale nella registrazione dell'atto e la successiva valutazione sostanziale dell'operazione compiuta dall'Amministrazione.

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