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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 600 del 27 marzo 2025, avente ad oggetto l'aggiudicazione della procedura comparativa per il riordino delle concessioni demaniali, quanto alla concessione ex art. 36 cod. nav. per lo stabilimento balneare individuato sul p.u.d. come ON48 (Bagni Sogni d'Estate), nonché degli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi tutti i verbali di gara e le relative delibere di approvazione, fra cui la determina dirigenziale n. 524, del 18 marzo 2025, nonché le comunicazioni "di non aggiudicazione" e "di avvicendamento", del 27 marzo 2025, rispettivamente prot. n. 23.458/25 e n. 23.460, e occorrendo il disciplinare di gara

Giustizia amministrativa202500708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura comparativa per la concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare ON48, con i relativi atti di gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, operatore del settore balneare e gestore dello stabilimento ON48, ha impugnato l'aggiudicazione della concessione quindicennale alle controinteressate, deducendo: l'omessa esclusione del raggruppamento aggiudicatario per la mancata presentazione della scheda tecnica di consistenza delle aree; l'erronea attribuzione del punteggio massimo per l'esperienza tecnica e professionale di cui al criterio C.3 e la non veridicità delle dichiarazioni; l'erronea attribuzione dei punteggi relativi alle certificazioni di qualità, gestione, sicurezza e parità di genere di cui ai criteri C.4 e C.1; la genericità e l'insostenibilità finanziaria degli interventi di difesa della costa e di opere pubbliche valutati ai sensi dei criteri A.2.1 e A.2.2, nonché la mancata corresponsione dell'indennizzo previsto dal disciplinare in caso di occupazione anticipata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto perché i dati che la scheda tecnica avrebbe dovuto rappresentare risultavano comunque dagli elaborati grafici prodotti dal raggruppamento, nei quali erano indicate e distinguibili le superfici delle diverse aree. Il motivo relativo all'esperienza è stato respinto nella parte diretta a ottenere l'esclusione del raggruppamento, poiché le vicende societarie e il subentro nella gestione del lido erano sufficienti a escludere l'assenza di capacità tecnica e professionale; è stato invece accolto nella parte relativa al punteggio C.3, ritenuto sproporzionato e non adeguatamente giustificato rispetto agli elementi documentali disponibili. Il motivo sulle certificazioni è stato respinto, poiché una delle società del raggruppamento aveva dimostrato il possesso delle certificazioni, compresa quella sulla parità di genere, e la lex specialis non imponeva una certificazione specifica per la gestione di concessioni balneari né il possesso individuale da parte di ciascun raggruppato. È stato accolto in parte il motivo sui criteri A.2.1 e A.2.2: l'attribuzione del medesimo punteggio per A.2.1 è illegittima perché il piano economico-finanziario del raggruppamento non quantificava specificamente i costi delle opere di difesa della costa, a differenza dell'offerta della ricorrente; è stata invece ritenuta legittima la valutazione relativa ad A.2.2, poiché il raggruppamento si era impegnato a presentare il cronoprogramma entro 45 giorni. Il quinto motivo, relativo all'indennizzo per l'occupazione anticipata, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto un accordo con rinuncia all'occupazione anticipata. Il giudice ha annullato l'aggiudicazione e imposto alla commissione, in diversa composizione, di rivalutare l'offerta delle controinteressate limitatamente ai criteri C.3 e A.2.1, con adeguata motivazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. nav.

    Individua il titolo concessorio demaniale oggetto della procedura comparativa.

  • art. 13 del disciplinare di gara

    Prevede la presentazione della scheda tecnica di consistenza delle aree; il giudice ha ritenuto che la sua funzione rappresentativa fosse comunque soddisfatta dagli elaborati grafici prodotti.

  • art. 10.3 del disciplinare di gara

    Prevede l'indennizzo connesso all'anticipata occupazione; la relativa censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la rinuncia all'occupazione anticipata.

Massime di principio

  • In una procedura comparativa, l'omessa produzione di un documento non comporta automaticamente l'esclusione quando la funzione sostanziale del documento e i dati in esso richiesti risultino in modo completo e verificabile da altra documentazione presentata con l'offerta, purché la lex specialis non imponga espressamente una forma o un documento a pena di esclusione.
  • Il possesso della capacità tecnica e professionale può risultare anche da operazioni societarie, conferimenti o successioni nella gestione aziendale, quando gli elementi documentali dimostrino la continuità dell'attività e siano sufficienti a escludere l'assenza del requisito; ciò non impedisce tuttavia di contestare la congruità del punteggio premiale attribuito per l'esperienza.
  • L'attribuzione del punteggio massimo per l'esperienza tecnica e professionale deve essere proporzionata agli elementi concretamente documentati nell'offerta e adeguatamente motivata; la discrezionalità tecnica della commissione non consente valutazioni sproporzionate o prive di adeguato riscontro documentale.
  • Quando la lex specialis non richiede il possesso individuale delle certificazioni di qualità quale requisito di ammissione, le certificazioni utilizzate come elementi premiali possono essere riferite al raggruppamento nel suo complesso e non devono necessariamente essere possedute da ogni componente secondo la rispettiva quota di partecipazione.
  • Se un criterio di valutazione premia opere o interventi specifici, il piano economico-finanziario deve consentire di individuare e verificare i costi ad essi direttamente riferibili; l'indicazione complessiva degli investimenti o la quantificazione per differenza non è sufficiente quando la lex specialis impone una valutazione circostanziata dell'intervento.
  • L'annullamento dell'aggiudicazione per vizi riguardanti soltanto specifici criteri di punteggio comporta, ove possibile, la riedizione della valutazione limitatamente a tali criteri, da parte di una commissione in diversa composizione e con adeguata motivazione, senza necessità di rinnovare integralmente la procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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