Cassazione Civile, Ordinanza n. 16074/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuante)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di ripetizione proposta da un soggetto che affermava di avere consegnato alla controparte somme di denaro per l'acquisto di due autovetture, assumendo che tali somme fossero state date a titolo di mutuo e dovessero quindi essere restituite. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova dell'obbligazione restitutoria. In appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto la domanda solo in parte, ritenendo provato il mutuo per una delle due autovetture e non per l'altra. La ricorrente principale ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 1813 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello avesse erroneamente distribuito l'onere della prova e non si fosse confrontata con le allegazioni difensive e con la decisione di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, evidenziando l'incoerenza tra l'affermazione di mancata prova del mutuo per una vettura e quella di prova raggiunta per l'altra, a fronte di un quadro probatorio sostanzialmente identico. La controparte, con ricorso incidentale, ha dedotto a sua volta violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per l'asserita errata valutazione delle prove, lamentando che la Corte di appello, usando le stesse risultanze istruttorie, avrebbe dovuto escludere comunque la prova del mutuo anche per l'altra autovettura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente e irriducibilmente contraddittoria della sentenza di appello. Ha affermato che, nei mutui, la parte che chiede la restituzione deve provare la dazione e il titolo giuridico dell'obbligo restitutorio, e che la motivazione della Corte territoriale era incoerente perché, sulla base di prove testimoniali sostanzialmente omogenee, aveva negato la prova del mutuo per una vettura ma l'aveva ritenuta raggiunta per l'altra senza spiegazione adeguata. L'accoglimento di tale motivo ha comportato l'assorbimento del primo motivo del ricorso principale e dell'unico motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1813 c.c.
nel mutuo il perfezionamento richiede la consegna del denaro o delle cose fungibili; chi ne pretende la restituzione deve provare dazione e titolo dell'obbligo restitutorio
art. 2697 c.c.
l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa di restituzione grava su chi agisce in giudizio per ottenere la restituzione
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro del dedotto vizio di violazione nella valutazione della prova
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza
art. 111 Cost.
la motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria determina nullità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'apprezzamento delle prove
art. 1284, quarto comma, c.c.
richiamato per gli interessi legali maggiorati dalla domanda giudiziale al saldo
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel mutuo, chi agisce per la restituzione deve dimostrare sia la materiale consegna del denaro o delle cose fungibili sia il titolo giuridico che fonda l'obbligo restitutorio; la semplice allegazione della dazione non basta se il destinatario contesta il carattere restitutorio dell'attribuzione.
- La deduzione da parte del convenuto di una diversa causale della dazione, come la liberalità, non integra di per sé un'eccezione in senso sostanziale idonea a spostare l'onere della prova: resta fermo che il fatto costitutivo della pretesa va provato dall'attore.
- La motivazione è costituzionalmente insufficiente quando presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o si risolve in enunciazioni apodittiche che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando la decisione di merito fonda il proprio convincimento su prove testimoniali analoghe e omogenee, una diversa soluzione per fatti sostanzialmente identici richiede una spiegazione coerente e specifica; in difetto, la sentenza è affetta da vizio di motivazione.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla motivazione non consente di sostituire il proprio apprezzamento del fatto a quello del giudice di merito, ma permette di censurare la sentenza se la motivazione è meramente apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria.
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