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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47290/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Mancuso con tre censure principali: 1) vizio di motivazione e presunta inadeguatezza/inessattezza della valutazione dei gravi indizi a fondamento della custodia cautelare, con particolare riferimento all'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Giuseppe Comito, Domenico Guastalegname, Nicola Figliuzzi) ritenute aspecifiche, tardive, di reato de relato e prive di riscontri individualizzanti; 2) censura sulla configurabilità del concorso nei reati di detenzione/porto di armi, sostenendo che manca la prova della disponibilita' materiale dell'arma da parte del compartecipe; 3) contestazione della motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), denunciando l'assenza di argomentazione che la violenza fosse specifica applicazione del metodo mafioso e che la condotta fosse finalizzata ad agevolare l'associazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame e il GIP avevano adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione all'omicidio di Davide Fortuna e ai reati connessi, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori unitamente a riscontri esterni (sentenze e altri elementi investigativi) e rispettando i criteri richiesti per la valutazione unitaria di credibilita' e attendibilita'. La Corte ha richiamato la distinzione tra fase cautelare (giudizio prognostico di qualificata probabilità) e giudizio di merito e ha ritenuto che, allo stato, i riscontri fossero sufficienti. Sui reati in materia di armi, ha ritenuto non illogica l'attribuzione dei delitti strumentali al mandante in contesto mafioso (concorso morale/pratico nelle attivita' funzionali all'omicidio). Sull'aggravante mafiosa ha ritenuto che il quadro indiziario collegasse l'evento alla faida mafiosa e giustificasse l'applicazione dell'art. 416-bis.1. Ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    norma cardine per la valutazione dei gravi indizi nella fase cautelare; la Corte sottolinea che la verifica è limitata a violazioni di legge o a mancanza/manifesta illogicita' della motivazione e che lo standard cautelare è di giudizio prognostico (qualificata probabilità), non equivale al giudizio di colpevolezza di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamata in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratori (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e alla necessita' di riscontri esterni univoci e individualizzanti, pur precisando che in sede cautelare i riscontri possono essere anche di natura logica e non necessariamente autosufficienti

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravante per uso di metodo mafioso: la Corte ha ritenuto che, nel contesto di una faida tra clan mafiosi e sulla base di plurimi elementi indiziari, la violenza configura specifica applicazione del metodo mafioso e giustifica l'aggravante

  • art. 110, 575, 577 n.3 cod. pen.

    articolazione dei reati principali contestati (concorso in omicidio, omicidio e aggravanti): la Corte conferma che gli elementi indiziari individuano il ruolo di mandante e la rilevanza penale dei fatti contestati

  • art. 606 cod. proc. pen.

    norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ricondotto le doglianze del ricorrente ai limiti di sindacato consentiti in sede di legittimità (violazione di legge o motivazione manifestamente illogica)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata in relazione ai limiti di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte prende atto che il ricorso è stato presentato nei limiti consentiti per la motivazione

  • art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975; art. 2 e 4, legge n. 895/1967; art. 43, 61 n.2, 81 cod. pen.

    norme in materia di armi e delle circostanze personali/reattive: la Corte richiama la giurisprudenza che prevede la necessaria disponibilita' materiale dell'arma per il concorso, ma precisa che, nel contesto mafioso e come valutazione cautelare, il ruolo di ideatore/mandante può legittimare l'attribuzione dei delitti strumentali (concetto di concorso morale e partecipazione alla impresa criminale che prevedeva l'uso dell'arma)

Massime di principio

  • In sede cautelare lo standard è di 'gravi indizi' e consiste in un giudizio prognostico di qualificata probabilità, diverso dal giudizio di colpevolezza in sede di merito
  • Le dichiarazioni di collaboratori vanno valutate unitariamente: credibilita' soggettiva, attendibilita' intrinseca ed estrinseca e riscontri esterni; i riscontri possono essere di natura logica e non necessariamente costituiti da prova autosufficiente
  • Se piu' chiamate in reità coincidono, è necessario che siano valutate singolarmente e nella loro convergenza; la convergenza e la presenza di riscontri anche indiretti possono rendere attendibili dichiarazioni al livello cautelare
  • Per i reati in materia di armi la regola è la disponibilita' materiale, ma in contesti mafiosi l'attribuzione al mandante o al capo che progetta l'uso dell'arma può giustificare l'imputazione dei reati strumentali nella fase cautelare
  • L'aggravante di metodo mafioso richiede che la violenza o la minaccia costituiscano applicazione del metodo mafioso; il collegamento può emergere dal contesto (es. faida tra clan) e da plurimi elementi indiziari
  • In Cassazione le critiche che chiedono una diversa valutazione di merito delle prove sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito rispetta i canoni di logicita' e legge
  • Le divergenze o omissioni di dettaglio nelle dichiarazioni dei collaboratori non sono automaticamente decisive contro la loro utilizzabilità se vi sono ragioni plausibili per le differenze e riscontri complessivi coerenti

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