Cassazione Penale, Sentenza n. 47290/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Mancuso con tre censure principali: 1) vizio di motivazione e presunta inadeguatezza/inessattezza della valutazione dei gravi indizi a fondamento della custodia cautelare, con particolare riferimento all'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Giuseppe Comito, Domenico Guastalegname, Nicola Figliuzzi) ritenute aspecifiche, tardive, di reato de relato e prive di riscontri individualizzanti; 2) censura sulla configurabilità del concorso nei reati di detenzione/porto di armi, sostenendo che manca la prova della disponibilita' materiale dell'arma da parte del compartecipe; 3) contestazione della motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), denunciando l'assenza di argomentazione che la violenza fosse specifica applicazione del metodo mafioso e che la condotta fosse finalizzata ad agevolare l'associazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame e il GIP avevano adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione all'omicidio di Davide Fortuna e ai reati connessi, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori unitamente a riscontri esterni (sentenze e altri elementi investigativi) e rispettando i criteri richiesti per la valutazione unitaria di credibilita' e attendibilita'. La Corte ha richiamato la distinzione tra fase cautelare (giudizio prognostico di qualificata probabilità) e giudizio di merito e ha ritenuto che, allo stato, i riscontri fossero sufficienti. Sui reati in materia di armi, ha ritenuto non illogica l'attribuzione dei delitti strumentali al mandante in contesto mafioso (concorso morale/pratico nelle attivita' funzionali all'omicidio). Sull'aggravante mafiosa ha ritenuto che il quadro indiziario collegasse l'evento alla faida mafiosa e giustificasse l'applicazione dell'art. 416-bis.1. Ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
norma cardine per la valutazione dei gravi indizi nella fase cautelare; la Corte sottolinea che la verifica è limitata a violazioni di legge o a mancanza/manifesta illogicita' della motivazione e che lo standard cautelare è di giudizio prognostico (qualificata probabilità), non equivale al giudizio di colpevolezza di merito
art. 192 cod. proc. pen.
richiamata in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratori (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e alla necessita' di riscontri esterni univoci e individualizzanti, pur precisando che in sede cautelare i riscontri possono essere anche di natura logica e non necessariamente autosufficienti
art. 416-bis.1 cod. pen.
aggravante per uso di metodo mafioso: la Corte ha ritenuto che, nel contesto di una faida tra clan mafiosi e sulla base di plurimi elementi indiziari, la violenza configura specifica applicazione del metodo mafioso e giustifica l'aggravante
art. 110, 575, 577 n.3 cod. pen.
articolazione dei reati principali contestati (concorso in omicidio, omicidio e aggravanti): la Corte conferma che gli elementi indiziari individuano il ruolo di mandante e la rilevanza penale dei fatti contestati
art. 606 cod. proc. pen.
norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ricondotto le doglianze del ricorrente ai limiti di sindacato consentiti in sede di legittimità (violazione di legge o motivazione manifestamente illogica)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamata in relazione ai limiti di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte prende atto che il ricorso è stato presentato nei limiti consentiti per la motivazione
art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975; art. 2 e 4, legge n. 895/1967; art. 43, 61 n.2, 81 cod. pen.
norme in materia di armi e delle circostanze personali/reattive: la Corte richiama la giurisprudenza che prevede la necessaria disponibilita' materiale dell'arma per il concorso, ma precisa che, nel contesto mafioso e come valutazione cautelare, il ruolo di ideatore/mandante può legittimare l'attribuzione dei delitti strumentali (concetto di concorso morale e partecipazione alla impresa criminale che prevedeva l'uso dell'arma)
Massime di principio
- In sede cautelare lo standard è di 'gravi indizi' e consiste in un giudizio prognostico di qualificata probabilità, diverso dal giudizio di colpevolezza in sede di merito
- Le dichiarazioni di collaboratori vanno valutate unitariamente: credibilita' soggettiva, attendibilita' intrinseca ed estrinseca e riscontri esterni; i riscontri possono essere di natura logica e non necessariamente costituiti da prova autosufficiente
- Se piu' chiamate in reità coincidono, è necessario che siano valutate singolarmente e nella loro convergenza; la convergenza e la presenza di riscontri anche indiretti possono rendere attendibili dichiarazioni al livello cautelare
- Per i reati in materia di armi la regola è la disponibilita' materiale, ma in contesti mafiosi l'attribuzione al mandante o al capo che progetta l'uso dell'arma può giustificare l'imputazione dei reati strumentali nella fase cautelare
- L'aggravante di metodo mafioso richiede che la violenza o la minaccia costituiscano applicazione del metodo mafioso; il collegamento può emergere dal contesto (es. faida tra clan) e da plurimi elementi indiziari
- In Cassazione le critiche che chiedono una diversa valutazione di merito delle prove sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito rispetta i canoni di logicita' e legge
- Le divergenze o omissioni di dettaglio nelle dichiarazioni dei collaboratori non sono automaticamente decisive contro la loro utilizzabilità se vi sono ragioni plausibili per le differenze e riscontri complessivi coerenti
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