Sentenza del 23/01/2019 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Tasse concessioni governative - In genere - Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.p.r. n. 156 del 1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Fondamento - Incompatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento del telefono cellulare alla tassa di concessione governativa, sostenendo che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973, intervenuta con l'art. 218 del d.lgs. n. 259/2003, avesse eliminato il presupposto della tassa. Venivano inoltre prospettate una differenza tra telefoni cellulari e radiotrasmittenti, una possibile incompatibilità con la disciplina dell'Unione europea e, rispetto all'accertamento, il decorso del termine triennale di decadenza.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché la relativa disciplina è stata riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003. Telefoni cellulari e radiotrasmittenti sono soggetti alla medesima disciplina di accesso e ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore. La tassa non è incompatibile con il diritto dell'Unione europea, come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella causa C-335/2013. Il termine triennale per l'accertamento decorre autonomamente dalla scadenza prevista per il pagamento di ciascuna bolletta o rata del canone, non da un'unica data iniziale riferita all'intero rapporto contrattuale.
Norme richiamate
Art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156
La sua abrogazione non ha fatto venir meno la tassa di concessione governativa sul servizio di telefonia mobile, perché la relativa previsione è stata riprodotta nella normativa successiva.
Art. 160 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Costituisce il fondamento normativo della permanenza dell'assoggettamento del servizio di telefonia mobile alla tassa di concessione governativa.
Art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
L'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 è stata ritenuta non sufficiente a eliminare l'obbligo tributario, in presenza della disciplina sostitutiva contenuta nell'art. 160.
Art. 2, comma 4, del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2014, n. 50
La nozione di stazioni radioelettriche è interpretata in modo da includere il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, escludendo una differenziazione rilevante tra telefoni cellulari e radiotrasmittenti ai fini della disciplina.
Art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Il termine triennale di decadenza per l'accertamento dell'omesso pagamento decorre dalla singola scadenza contrattuale del canone, ossia dal termine previsto per il pagamento di ciascuna bolletta.
D.lgs. 9 maggio 2001, n. 269
La disciplina dei requisiti tecnici per la commercializzazione delle apparecchiature contribuisce a escludere una distinzione sostanziale tra telefoni cellulari e radiotrasmittenti.
Corte di giustizia dell'Unione europea, 12 dicembre 2013, causa C-335/2013
È stata esclusa l'incompatibilità della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile con la disciplina comunitaria.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma impositiva non comporta automaticamente la cessazione del tributo se una disciplina successiva ne riproduce il contenuto sostanziale.
- Per stabilire se un tributo sia ancora dovuto occorre verificare la continuità normativa complessiva e non limitarsi al mero dato formale dell'abrogazione della disposizione originaria.
- Nel settore della telefonia mobile, l'uso di un telefono cellulare può continuare a integrare il presupposto della tassa di concessione governativa quando la normativa di settore lo equipara alle altre stazioni radioelettriche.
- La compatibilità di un tributo nazionale con il diritto dell'Unione europea può essere esclusa quando la Corte di giustizia si è già pronunciata specificamente sulla medesima imposizione.
- Quando l'obbligazione tributaria è collegata a pagamenti periodici, il termine di decadenza per l'accertamento può decorrere separatamente per ciascuna rata o bolletta, dalla relativa scadenza.
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