Sentenza n. 3499/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 5219/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. Lav., su R.G. n 6546/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'anno scolastico 2021/2022, condannando l'amministrazione all'emissione di un buono elettronico di euro 500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva, era passata in giudicato ed era stata preceduta da diffida. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice civile, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto, ossia il buono elettronico della carta docente di euro 500,00. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'inerzia ministeriale. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di perdurante inerzia, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto dalla sentenza civile azionata in ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.
Il decorso del termine è stato ritenuto necessario e sufficiente, insieme agli altri presupposti, per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
corrispondere alla ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza
La norma consente di applicare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato che riconosca nei confronti della pubblica amministrazione il diritto a una prestazione o a un'utilità concreta ha immediato valore conformativo e ordinatorio per l'amministrazione, la quale deve assicurare l'effettivo conseguimento del bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non abbia ancora adempiuto.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento a un'istanza dell'interessato e fissando un termine per l'esecuzione commissariale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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