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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-434/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 July 2023. — Topas GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark VEGE STORY – Earlier EU word mark végé’ – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-434/22

Giurisprudenza europea62022TJ0434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Topas GmbH contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva rigettato integralmente l’opposizione al marchio VEGE STORY. Ha ritenuto irricevibili i documenti prodotti per la prima volta in giudizio e ha confermato che i segni presentano solo una bassa somiglianza complessiva, soprattutto perché "story" è l’elemento dominante del marchio contestato. Pur in presenza di prodotti identici o simili, non vi è quindi rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Marchio UE VEGE STORY: assenza di rischio di confusione rispetto al marchio anteriore végé’ per i prodotti alimentari vegetariani/vegani.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso avesse erroneamente escluso, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione tra il marchio denominativo anteriore végé’ e il segno richiesto VEGE STORY per prodotti alimentari in classi 29 e 30, nonostante l’identità o somiglianza dei prodotti e la presenza dell’elemento comune vege/végé.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che non sussiste rischio di confusione tra végé’ e VEGE STORY quando i prodotti sono identici o simili ma l’elemento comune vege/végé ha carattere distintivo debole, mentre l’elemento aggiuntivo story possiede distintività media ed è il componente più distintivo del segno contestato; ne deriva che le differenze complessive dei marchi prevalgono sulle somiglianze e l’opposizione va respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE VEGE STORY: assenza di rischio di confusione rispetto al marchio anteriore végé’

La sentenza riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. La controversia concerneva il segno denominativo VEGE STORY e il marchio anteriore végé’, entrambi riferiti a una vasta gamma di prodotti alimentari vegetariani e vegetali in classi 29 e 30.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente del marchio VEGE STORY aveva domandato la registrazione del segno per numerosi prodotti alimentari. Topas GmbH aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore végé’, invocando i motivi relativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001. L’Opposition Division aveva inizialmente accolto l’opposizione in parte, ritenendo sussistente un rischio di confusione per una parte dei prodotti. La commissione di ricorso ha poi annullato tale decisione e respinto l’opposizione integralmente, rilevando identità o somiglianza dei prodotti ma bassa somiglianza dei segni e distintività molto debole del marchio anteriore per alimenti vegetariani.

Ricevibilità di documenti nuovi dinanzi al Tribunale

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibili gli allegati K11 e K12 prodotti per la prima volta in giudizio, consistenti in estratti di Wikipedia sul termine "story" in varie lingue. Ha ricordato che il controllo di legittimità sulle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere effettuato sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, e dell’articolo 95 del regolamento 2017/1001, non potendo il ricorso alterare l’oggetto della controversia ex articolo 188 del regolamento di procedura.

Normativa rilevante e criterio di valutazione

Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti, esiste un rischio di confusione per il pubblico. Ha ribadito che la valutazione va compiuta globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, nonché della percezione del consumatore medio nel territorio interessato.

Distintività degli elementi dei marchi

Il Tribunale ha confermato che gli elementi "végé" e "vege" sono percepiti dal pubblico rilevante come abbreviazioni di "vegetarian" e presentano quindi distintività intrinseca debole per i prodotti in questione, soprattutto nel settore degli alimenti vegetariani. La presenza dell’apostrofo nel marchio anteriore rafforza la percezione di abbreviazione. Al contrario, l’elemento "story" del segno contestato è stato correttamente qualificato dalla commissione di ricorso come dotato di distintività media ed è risultato l’elemento più distintivo del marchio VEGE STORY.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale ha osservato che i marchi coincidono solo nella sequenza "vege", ma differiscono per struttura, lunghezza e presenza del termine "story" nel marchio contestato. Sul piano fonetico, l’elemento comune produce una pronuncia simile, ma la diversa lunghezza e il diverso ritmo dovuti a "story" giustificano una somiglianza solo debole. Sul piano concettuale, il riferimento comune alla sfera vegetariana non basta a rendere elevata la somiglianza, perché l’elemento "story" modifica il significato complessivo del marchio contestato e, per una parte del pubblico, può essere percepito come parola inventata priva di significato autonomo.

Valutazione globale del rischio di confusione

Pur in presenza di prodotti identici o almeno simili in misura non trascurabile, il Tribunale ha ritenuto corretto il giudizio della commissione di ricorso secondo cui le differenze introdotte da "story" superano le somiglianze generate dall’elemento comune debolmente distintivo. Ha inoltre ribadito che la debole distintività del marchio anteriore riduce l’estensione della protezione di cui esso beneficia, senza escludere in astratto il rischio di confusione ma rendendolo meno probabile nel caso concreto. Di conseguenza, nel complesso, non vi era rischio che il pubblico ritenesse i prodotti provenire dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. Topas GmbH è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Tarczyński S.A.; EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché non aveva chiesto una condanna alle spese salvo il caso di udienza orale, che non si è tenuta.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneprodotti alimentari vegetariani e veganicontenzioso euipo

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