Cassazione Penale, Sentenza n. 10452/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna (rito abbreviato) per tentato furto aggravato (artt. 110, 56, 624, 625 n.4 c.p.) asserendo, in quattro motivi: 1) nullità per mancata traduzione degli atti e della sentenza in lingua bulgara con conseguente violazione del diritto di difesa (art. 143 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e carenza probatoria rispetto alla dichiarazione di responsabilità e alla valutazione delle attenuanti (artt. 125, 192, 533 c.p.p.); 3) omissione di valutazione/applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 4) errato rifiuto della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 58 legge n. 689/1981 (riforma Cartabia).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 38306 del 29.05.2025) che l'omessa traduzione della sentenza di primo grado in una lingua nota all'imputato alloglotta costituisce una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.). Tale nullità, tempestivamente dedotta in appello, comporta l'annullamento della "sentenza-documento" di primo grado e della sentenza di appello e la restituzione degli atti al primo giudice per la rinnovazione dell'atto nullo mediante traduzione in lingua nota all'imputata. Le restanti censure sono state assorbite. Di conseguenza la sentenza di appello e la sentenza-documento di primo grado sono annullate e gli atti restituiti al Tribunale di Bologna per la traduzione e la rinnovazione dell'atto nullo.
Norme richiamate
artt. 110, 56, 624, 625 n.4 cod. pen.
Norme sostanziali con cui era stato qualificato il fatto (concorso di persone, tentativo e furto aggravato). Usate per descrivere la fattispecie alla base della condanna; la decisione di Cassazione non si è pronunciata nel merito su questi profili, essendo stata assorbita dalla questione procedurale della traduzione.
art. 143 cod. proc. pen.
Riconosce il diritto all'assistenza linguistica; la Corte costituzionalmente interpretata estende il diritto alla traduzione degli atti necessari per un'effettiva partecipazione e per l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione.
art. 175 cod. proc. pen.
Menzionato come possibile rimedio restitutorio (reintegrazione dei termini) quando l'imputato non ha potuto impugnare per causa di forza maggiore (p.es. mancata traduzione e decorso dei termini).
art. 125, art. 192, art. 533 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di doglianza sulla valutazione della prova e sulla motivazione; la Corte di legittimità ha però assorbito tali censure dopo aver accolto la questione procedurale relativa alla traduzione.
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta dall'imputata come causa di non punibilità; la Corte non si è pronunciata nel merito per effetto dell'annullamento per nullità della sentenza-documento.
art. 58 legge n. 689 del 1981
Norma sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la censura relativa al rifiuto della sostituzione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità procedurale e non è stata esaminata nel merito.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Interpretata come la norma che qualifica la mancata traduzione della sentenza come nullità generale a regime intermedio, con la conseguente possibilità di annullamento della "sentenza-documento" e restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato come termine di rilevabilità della nullità: la nullità intermedia può essere eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini previsti dall'art. 180.
art. 618 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito alla Seconda Sezione di rimette re la questione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale relativo alle conseguenze della mancata traduzione.
art. 24 Cost.
Richiamato in motivazione per sottolineare che la traduzione è strumentale al concreto ed effettivo esercizio del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 Cost.
Massime di principio
- L'omessa traduzione della sentenza di primo grado in una lingua nota all'imputato che non comprende l'italiano costituisce una nullità generale a regime intermedio; se tempestivamente dedotta comporta l'annullamento della "sentenza-documento" e la restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione.
- La nullità per mancata traduzione non annulla automaticamente il giudizio nel suo complesso o il dispositivo sostanziale: investe la fase documentale del deposito della sentenza e impone la rinnovazione dell'atto mediante traduzione.
- La rilevazione o eccezione di questa nullità deve essere tempestiva (con l'atto di impugnazione o nei termini di legge); se i termini per impugnare sono già spirati, l'imputato può valutare l'attivazione degli strumenti restitutori (es. art. 175 c.p.p.) qualora la mancata traduzione abbia costituito causa di impossibilità di impugnare.
- Il difensore dovrebbe sollecitare e, se necessario, richiedere formalmente la traduzione degli atti processuali non appena emerga l'incomprensione linguistica dell'imputato; la richiesta tempestiva tutela sia il diritto di difesa sia la regolarità dei termini di impugnazione.
- Questioni processuali relative alla traduzione possono assorbire e impedire l'esame di doglianze di merito (prova, attenuanti, applicazione di cause di non punibilità): perciò è strategico sollevare tempestivamente le eccezioni processuali linguistiche per evitare decadenze e per ottenere la rinnovazione dell'atto nella lingua dell'imputato.
- Se la traduzione viene eseguita oltre un termine congruo rispetto al deposito, ciò può comportare lo slittamento della decorrenza del termine per l'impugnazione o, se il termine era già decorso, la deducibilità della nullità della sentenza.
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