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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2209

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2209 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. L'intervento recepisce le garanzie fornite dal Regno Unito e include anche Guernsey, Isola di Man e Jersey negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. La modifica è collegata alla fine del periodo di transizione dell'accordo di recesso e si applica dal 1° gennaio 2021.

Modifica gli elenchi di paesi terzi e regioni autorizzati all'ingresso nell'UE di determinati animali e merci destinati al consumo umano, inserendovi Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell'importazione nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano rientranti negli elenchi di cui agli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, con particolare riferimento a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, altri prodotti della pesca, cosce di rana e lumache preparate ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. L'aggiornamento riguarda il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey. È espressamente richiamata la disciplina particolare applicabile all'Irlanda del Nord ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 del protocollo.

Modifica degli elenchi di paesi terzi e regioni autorizzati all'ingresso nell'UE di determinati animali e merci destinati al consumo umano

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per aggiornare gli elenchi dei paesi terzi o delle regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. L'adeguamento è motivato dalle garanzie fornite dal Regno Unito e si coordina con il quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione, tenendo conto della disciplina speciale applicabile all'Irlanda del Nord.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e il regolamento delegato (UE) 2019/625, che integra la disciplina sulle condizioni di ingresso nell'Unione di partite di animali e merci destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 istituisce, per il profilo della sicurezza alimentare, gli elenchi dei paesi terzi o regioni autorizzati, con riferimento in particolare a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, altri prodotti della pesca, cosce di rana e lumache preparate ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.

Ambito della modifica

Il provvedimento inserisce negli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626:

  • il Regno Unito;
  • Guernsey;
  • l'Isola di Man;
  • Jersey.

Le inserzioni sono effettuate in corrispondenza di specifiche posizioni degli elenchi, mediante aggiunta dopo le voci già presenti per altri paesi terzi. La modifica riguarda quindi l'abilitazione all'ingresso nell'Unione di categorie di prodotti animali e alimentari già contemplate dal regolamento 2019/626.

Rapporto con il recesso del Regno Unito

Il considerando centrale sottolinea che il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie affinché, dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, esso e le dipendenze della Corona figurino negli elenchi pertinenti. Viene altresì precisato che resta ferma l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma produce effetti dal 1° gennaio 2021. Tale data coincide con la cessazione del periodo di transizione dell'accordo di recesso, assicurando continuità nella disciplina degli scambi ammessi con l'Unione.

Effetti pratici

Per gli operatori e le autorità competenti, il regolamento comporta l'aggiornamento degli elenchi da utilizzare nei controlli e nelle verifiche sull'origine ammissibile delle partite importate. In concreto, dal 1° gennaio 2021 le merci e gli animali contemplati dal regolamento 2019/626 possono provenire anche dalle nuove voci inserite, nei limiti e secondo le condizioni generali previste dalla normativa UE applicabile ai controlli ufficiali e all'ingresso di prodotti di origine animale.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi di paesi e regioni autorizzati

Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono modificati per inserire il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey tra i paesi/regioni dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Le inserzioni sono effettuate in punti specifici degli allegati, con collocazione dopo le voci relative a Cile, Groenlandia, Gabon, Georgia, Israele e Iran, secondo il caso.

Base giuridica e contesto regolatorio

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento delegato (UE) 2019/625, che subordina l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano al rispetto di prescrizioni UE o equivalenti.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, in coerenza con la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

Vincolatività

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioni di prodotti alimentarisanità animalerelazioni commerciali post-brexit

Testo integrale

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