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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31874/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (cessione di due involucri di cocaina venduti a Massimiliano Martelli per 40 euro) con quattro motivi: 1) mancata applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 131-bis c.p.); 2) vizi di motivazione sulla penale responsabilita', contestando l'utilizzabilita' delle analisi e delle dichiarazioni dell'acquirente per mancato avviso; 3) vizi di motivazione sull'applicazione della recidiva e sul criterio di equivalenza con le attenuanti generiche; 4) illegittimita' della confisca della somma di 40 euro per mancato accertamento del vincolo di pertinenzialita' tra somma e reato.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. non era stata chiesta e, comunque, e' incompatibile con la qualifica di comportamento 'abituale' emergente dalle condanne pregresse. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto utilizzabili, nel giudizio abbreviato, le analisi e le dichiarazioni dell'acquirente (non emerge violazione di divieto probatorio e le regole sull'avviso non erano applicabili come dedotto dal ricorrente) e non ha rilevato difetto motivazionale, essendo sufficiente una motivazione complessiva logica e adeguata; sul terzo motivo la Corte ha confermato la valutazione sulla recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) e la possibilita' di bilanciare le attenuanti solo in termini di equivalenza; sul quarto motivo la confisca di 40 euro e' stata ritenuta legittima perché il denaro e' stato trovato insieme a materiale compatibile con il confezionamento e corrispondeva all'importo indicato dall'acquirente, costituendo quindi profitto della cessione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo, ex art. 616 c.p.p., di versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sanzionatoria per le condotte di spaccio/cessione di stupefacenti; applicata per la cessione di due involucri di cocaina.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte ha rilevato che non e' stata invocata dal difensore nel corso dei gradi di merito e che, comunque, non e' applicabile quando il comportamento risulta abituale/ricorrente.

  • art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

    Limiti probatori nel giudizio abbreviato: alcune contestazioni probatorie non impediscono l'utilizzabilita' di risultanze di indagine se non derivate da divieti probatori; la Corte ha ritenuto utilizzabili le analisi e le dichiarazioni dell'acquirente.

  • art. 64 c.p.p.

    Norma sugli avvisi all'indagato; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione circa la mancata applicazione di avvisi in relazione alle dichiarazioni dell'acquirente, ritenendo la situazione conforme ai limiti del giudizio abbreviato.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Disposizione sulla confisca del prodotto, profitto o provento del reato; la Corte ha ritenuto provato il vincolo di pertinenzialita' tra la somma trovata e la cessione di stupefacenti, legittimando la confisca.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. legge 7 agosto 1992, n. 356)

    Richiamata per esclusione della sua applicabilita' nel caso di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; la Corte osserva che la disciplina speciale non opera per escludere la confisca quando sussiste vincolo di pertinenzialita'.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per dolo o colpa; la Corte ha imposto il versamento di 3.000 euro pur ritenendo che non vi fosse colpa nella determinazione dell'inammissibilita', ma ritenendo comunque applicabile l'onere previsto.

Massime di principio

  • La causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. va tempestivamente invocata: se non richiesta nel merito, il giudice di legittimita' non e' tenuto ad applicarla d'ufficio, soprattutto se dal quadro probatorio emerge abitualita' del comportamento.
  • Nel giudizio abbreviato le risultanze delle indagini preliminari (analisi di sostanze, dichiarazioni di terzi collegati) possono essere utilizzate a meno che non discendano da violazioni di divieti probatori; l'omesso esame di ogni singola eccezione non costituisce automaticamente vizio se la motivazione complessiva chiarisce il convincimento del giudice.
  • La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale puo' essere valorizzata come indice di abitualita' e, ai fini del trattamento sanzionatorio, il bilanciamento con le attenuanti generiche e' ammesso di norma solo in termini di equivalenza.
  • Per disporre la confisca del profitto del reato e' necessario dimostrare il nesso di pertinenzialita' tra la somma e l'illecito; elementi fattuali quali il luogo di rinvenimento, la corrispondenza dell'importo al prezzo dichiarato dall'acquirente e la presenza di strumenti per il confezionamento possono integrare tale nesso.
  • La Corte d'appello non e' tenuta a motivare analiticamente su ogni censura se la decisione presenta una motivazione complessiva, logica e adeguata che renda comprensibili le ragioni del convincimento.
  • In caso di ricorso inammissibile possono essere ordinate spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (anche versamenti alla Cassa delle ammende) salvo valutazione della eventuale mancanza di colpa.

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