Sentenza del 18/05/2015 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Irpef - Reddito d'impresa - Sponsorizzazioni - Spese di pubblicità e spese di rappresentanza - Elementi distintivi - Onere della prova sulla differente tipologia - A carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione euro 30.000, oltre IVA per euro 6.000, qualificando come spese di rappresentanza, deducibili solo nei limiti previsti dalla legge, le somme sostenute dall'impresa per sponsorizzazioni a favore delle associazioni sportive YYY e ZZZ. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di spese di pubblicità integralmente deducibili, in quanto fondate su contratti che imponevano alle associazioni di promuovere il marchio, i prodotti e l'attività dell'impresa mediante messaggi radiofonici, striscioni, banner, giornali, manifesti, brochure, riprese televisive e altri strumenti divulgativi. Invocava inoltre l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e contestava la motivazione dell'accertamento e la violazione della disciplina sulle imposte sui redditi e sull'IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provate l'inerenza e l'economicità delle spese e non sindacabile dall'Ufficio la strategia pubblicitaria dell'imprenditore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che le sponsorizzazioni non fossero funzionalmente collegate al mercato di riferimento e non dimostrassero una diretta aspettativa di ritorno commerciale. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che i contratti e le modalità concrete di promozione dimostrassero la natura pubblicitaria e propagandistica delle spese, finalizzate a incrementare le vendite e quindi integralmente deducibili ai fini fiscali. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, comma 1, DPR n. 600/1973
Richiamato dal contribuente per contestare la legittimità dell'accertamento; la sentenza non sviluppa uno specifico esame autonomo della disposizione.
Art. 54, DPR n. 633/1972
Richiamato in relazione alla rettifica ai fini IVA; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
Art. 108, comma 2, TUIR
La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza viene applicata per stabilire il diverso regime di deducibilità. Le spese di pubblicità sono riconoscibili quando dirette alla promozione di prodotti, marchi, servizi o attività e caratterizzate da una concreta aspettativa di incremento delle vendite.
Art. 109, TUIR
Richiamato per il principio di inerenza dei costi; nel caso concreto la documentazione contrattuale e le prestazioni pubblicitarie hanno consentito di ritenere le spese inerenti all'attività d'impresa.
Art. 19-bis, DPR n. 633/1972
Richiamato dal contribuente riguardo alla detraibilità dell'IVA; la sentenza non svolge una distinta analisi della disposizione.
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
Il contribuente ne ha invocato l'applicazione per ottenere il riconoscimento della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni; la decisione definisce la controversia principalmente sulla base della prova concreta delle prestazioni pubblicitarie, senza fondare espressamente il dispositivo sulla presunzione prevista dalla norma.
Cassazione n. 3433/2012 e n. 16812/2014
La giurisprudenza distingue le spese di rappresentanza, sostenute per accrescere prestigio e immagine senza diretta aspettativa di ritorno commerciale, dalle spese di pubblicità o propaganda, sostenute per promuovere prodotti, marchi, servizi o attività e ottenere un incremento delle vendite.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni non sono automaticamente spese di pubblicità: devono essere qualificate in base all'obiettivo concreto perseguito e alle prestazioni effettivamente rese.
- Sono spese di pubblicità o propaganda quando esiste una prestazione promozionale specifica e documentata, collegata alla promozione del marchio, dei prodotti, dei servizi o dell'attività, con una ragionevole aspettativa di incremento commerciale.
- Sono invece spese di rappresentanza quando mirano prevalentemente a migliorare prestigio, immagine o relazioni dell'impresa senza un diretto collegamento con la promozione delle vendite.
- L'onere della prova della natura pubblicitaria e della diretta aspettativa di ritorno commerciale grava sul contribuente. Sono quindi essenziali contratti dettagliati, indicazione dei mezzi pubblicitari, durata, corrispettivi, pagamenti tracciabili e prova dell'effettiva esecuzione.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all'imprenditore nelle scelte strategiche o giudicare l'opportunità della campagna pubblicitaria in termini puramente economici, ma può contestare l'inerenza, l'effettività, la congruità o l'assenza di un concreto contenuto promozionale.
- La sola denominazione contrattuale di 'sponsorizzazione' o 'pubblicità' non è decisiva: prevalgono il contenuto del contratto e le attività realmente svolte.
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