Sentenza n. 4795/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del Provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0105530.24-12-2025.h.12:09 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 24.12.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 28375 in data 24/06/2024 relativa alla Domanda n. 40463 del 24/06/2024 e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 40463 del 24/06/2024 e prot. n. 28375 in data 24/06/2024 per l'insegnamento del sostegno - ADSS - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale con cui era stato rigettato e concluso il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania, chiedendo l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto al riconoscimento per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha rinunciato al ricorso, poiché aveva aderito ai percorsi INDIRE previsti dal decreto interministeriale n. 77/2025, previa rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero. La dichiarazione di rinuncia non è stata notificata all’amministrazione nei termini e nelle forme previste dall’art. 84 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non erano state rispettate le formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notificazione della rinuncia al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente, unitamente alla sua adesione ai percorsi INDIRE e alla rinuncia all’istanza di riconoscimento, dimostrasse il venir meno di un interesse attuale alla decisione. Poiché l’amministrazione non si era opposta, il giudice ha desunto dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti la carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, come indicato nell’epigrafe.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso non consente di dichiarare l’estinzione se non sono rispettate le formalità prescritte, tra cui la notificazione della rinuncia all’amministrazione resistente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche quando la rinuncia non è formalmente perfezionata, fatti univoci sopravvenuti e il comportamento delle parti possono dimostrare il venir meno dell’interesse attuale alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata dal giudice per distinguere l’estinzione per rinuncia, non dichiarabile nel caso concreto per il mancato rispetto delle formalità previste.
art. 85 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile all’estinzione del giudizio per rinuncia.
Decreto interministeriale n. 77/2025
La ricorrente ha aderito ai percorsi INDIRE previsti dal decreto, rinunciando contestualmente all’istanza di riconoscimento del titolo estero; tale condotta ha evidenziato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non determina l’estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., inclusa la notificazione alla parte costituita nei termini prescritti.
- Anche in assenza delle formalità proprie della rinuncia, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, valutati insieme al comportamento delle parti, dimostrino il venir meno di un interesse attuale alla decisione.
- La mancata opposizione dell’amministrazione resistente, unitamente alla condotta processuale e sostanziale del ricorrente, può concorrere a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, senza consentire però di qualificare formalmente l’esito come estinzione per rinuncia in mancanza delle relative formalità.
- La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una ragione autonoma di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; in tale ipotesi le spese possono essere compensate in ragione dell’esito in rito.
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