Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento A) della deliberazione del Consiglio comunale di Peschiera del Garda 23 ottobre 2023, n. 24, recante «Esame ed approvazione nuovo regolamento degli impianti pubblicitari nel comune di Peschiera del Garda», pubblicata il 30 ottobre 2023 sull’albo pretorio; B) del regolamento degli impianti pubblicitari di Peschiera del Garda approvato con la predetta deliberazione;

Giustizia amministrativa202400074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del nuovo regolamento comunale degli impianti pubblicitari e il relativo regolamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di autorizzazioni per diversi impianti pubblicitari sul territorio comunale, ha impugnato la deliberazione consiliare e il nuovo regolamento deducendo tre motivi. Con il primo ha lamentato eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta per la mancata adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, sostenendo che il regolamento fosse privo del necessario contenuto pianificatorio e di difficile interpretazione. Ha inoltre contestato i divieti riferiti alla sicurezza stradale e idraulica, alle fasce di rispetto monumentale e ambientale e ai punti panoramici, deducendo la violazione degli artt. 49 e 153 d.lgs. 42/2004, poiché il divieto di installazione avrebbe natura assoluta e avrebbe invaso competenze proprie della Soprintendenza. Con il secondo motivo ha censurato l’obbligo di rispettare una distanza di 50 metri tra gli impianti pubblicitari e tra gli impianti e la segnaletica stradale, nonché i divieti relativi ai percorsi ciclopedonali, ritenendoli contrari all’art. 51 del d.P.R. 495/1992, all’art. 23, comma 6, d.lgs. 285/1992 e agli artt. 41 e 97 Cost.; ha inoltre denunciato l’irragionevole equiparazione di alcuni tratti viari periferici alla restante rete comunale e la contraddittorietà dei termini per l’adeguamento degli impianti esistenti. Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere per irragionevole esercizio della discrezionalità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento, sostenendo che il regolamento mirasse a una drastica riduzione degli impianti già autorizzati, in violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di proporzionalità. Ha infine contestato il corrispettivo per l’autorizzazione alla posa, ritenuto sostanzialmente coincidente con il canone unico patrimoniale, benché riferito dal regolamento alle norme del codice della strada.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata adozione del PGIP, rilevando che, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lett. c), l. 160/2019, il piano generale degli impianti pubblicitari è obbligatorio soltanto per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Poiché il Comune di Peschiera del Garda contava circa 11.000 abitanti, esso non era tenuto ad adottarlo; il regolamento comunale, inoltre, conteneva una disciplina sufficientemente articolata della collocazione degli impianti. I divieti posti a tutela della sicurezza idraulica, dei beni culturali e del paesaggio sono stati qualificati come espressione della discrezionalità amministrativa e non manifestamente illogici. Il giudice ha escluso la violazione dell’art. 153 d.lgs. 42/2004, poiché le limitazioni regolamentari rafforzano la tutela dei beni culturali senza annullare la libertà di iniziativa economica. Sul secondo motivo il TAR ha ritenuto legittimo l’aumento delle distanze rispetto ai minimi previsti dal codice della strada. Le distanze stabilite dall’art. 51 d.P.R. 495/1992 costituiscono una soglia minima di sicurezza, oltre la quale gli enti proprietari possono introdurre misure più rigorose, adeguate alle condizioni della circolazione. La maggiore distanza non viola la libertà di iniziativa economica, che deve coordinarsi con la tutela della vita, della sicurezza e della salute. Le dedotte contraddizioni tra le disposizioni regolamentari sono state ritenute soltanto apparenti e riconducibili a valutazioni discrezionali non sindacabili in assenza di manifesta illogicità. Anche il terzo motivo è stato respinto. Le regole tecniche che la ricorrente assumeva violate erano state soltanto enumerate, senza specifici riferimenti normativi, e non dimostravano la manifesta irragionevolezza delle scelte comunali. Quanto al corrispettivo, il TAR ha rilevato che l’art. 1, comma 816, l. 160/2019 ha sostituito, dal 2021, i precedenti canoni con il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le strade di pertinenza comunale e provinciale, ma ciò non impedisce al Comune di richiamare le norme del codice della strada come parametro per la debenza del corrispettivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 821, lett. c), l. 160/2019

    obbligo di adottare il piano generale degli impianti pubblicitari per i comuni superiori ai 20.000 abitanti

    Il PGIP è obbligatorio soltanto per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; i comuni di dimensioni inferiori possono disciplinare la materia mediante uno specifico regolamento.

  • art. 3 d.lgs. 507/1993

    obbligo di adottare un «apposito regolamento» per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

    Il regolamento comunale deve disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e può prevedere limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse.

  • art. 153 d.lgs. 42/2004

    disciplina restrittiva in tema di posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari

    Sono legittime limitazioni regolamentari rigorose poste a tutela dei beni paesaggistici e culturali, purché inserite in un contemperamento con gli altri interessi pubblici e con la libertà di iniziativa economica.

  • art. 51 d.P.R. 495/1992

    le distanze previste assumono la qualificazione di «minime»

    Le distanze previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada costituiscono una soglia minima di sicurezza e non impediscono agli enti proprietari di stabilire distanze maggiori.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 285/1992

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto legittime le maggiori distanze regolamentari alla luce della natura minima degli standard di sicurezza e della discrezionalità comunale.

  • artt. 41 e 97 Cost.

    La libertà di iniziativa economica deve coordinarsi con altri interessi costituzionalmente protetti, tra cui la sicurezza; le scelte regolamentari sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • art. 27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992

    Le norme possono essere richiamate dal regolamento comunale come termini di riferimento per la debenza del corrispettivo relativo alla posa degli impianti pubblicitari.

  • art. 53, comma 7, d.P.R. 495/1992

    La disposizione può costituire parametro di riferimento per il corrispettivo relativo alla posa degli impianti pubblicitari, senza impedire l’applicazione del canone patrimoniale previsto dalla disciplina successiva.

  • art. 1, comma 816, l. 160/2019

    a «decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria» sostituisce il canone previsto dalle citate disposizioni, «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province»

    Il canone patrimoniale sostituisce dal 2021 i precedenti canoni per le strade comunali e provinciali, ma il Comune può utilizzare le norme del codice della strada come termini di riferimento per la debenza del corrispettivo.

Massime di principio

  • Il piano generale degli impianti pubblicitari è obbligatorio soltanto per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; per i comuni inferiori, la disciplina degli impianti può essere contenuta in uno specifico regolamento comunale, purché questo assicuri una regolazione sufficientemente articolata della collocazione e delle caratteristiche degli impianti.
  • Le distanze previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada per gli impianti pubblicitari costituiscono standard minimi di sicurezza; gli enti proprietari delle strade possono stabilire distanze maggiori quando ciò sia giustificato dalla tutela della sicurezza stradale e da una valutazione discrezionale riferita alle condizioni della circolazione.
  • I divieti e le limitazioni comunali alla collocazione di impianti pubblicitari in prossimità di beni culturali, paesaggistici, punti panoramici o infrastrutture idrauliche costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono illegittimi solo se manifestamente illogici, irragionevoli o sproporzionati.
  • La libertà di iniziativa economica non impedisce l’introduzione di limiti alla pubblicità commerciale quando tali limiti perseguano interessi costituzionalmente rilevanti, quali la sicurezza stradale, la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e la funzionalità idraulica del territorio.
  • Dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce i precedenti canoni per le strade di pertinenza comunale e provinciale; ciò non impedisce al regolamento comunale di richiamare le norme del codice della strada come parametro per determinare la debenza del corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveVincoli e piani paesaggisticiRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiCommercio e attività produttiveBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.