Cassazione Penale, Sentenza n. 23668/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, lamentando: 1) l'eccessiva entità della pena (4 mesi di arresto, ammenda di €2.000 e sospensione patente per 1 anno) rispetto ai parametri di legge; 2) il mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 24/11/1981 n. 689, nonostante i precedenti del Dodaro fossero non specifici e remoti e quindi non idonei, a suo dire, a giustificare il diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto la censura sull'entità della pena generica e non confrontata con la motivazione del giudice di merito, che ha correttamente applicato i criteri dell'art. 133 cod. pen. valutando l'elevato tasso alcolemico (1,47 g/l, prossimo al massimo previsto) e l'aggravante dell'ora notturna, unitamente ai significativi precedenti penali. Quanto alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che, con motivazione congrua, ha ritenuto ostativo il profilo personale del condannato (gravi condanne pregresse) ai fini della concessione del beneficio premiale ex artt. 53 e 58 L. n. 689/1981. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies
La norma è stata applicata per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza: il tasso alcolemico di 1,47 g/l rientra nella ipotesi aggravata prevista dal comma 2 lett. b), con l'aggravante dell'ora notturna considerata nella determinazione della pena.
Codice Penale, art. 133
I criteri di personalità e modalità del fatto ex art. 133 sono stati utilizzati come parametri per la determinazione della pena e per valutare la prevedibilità di recidiva, elementi che hanno giustificato la pena inflitta e il diniego della misura sostitutiva.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
L'art. 53 disciplina la possibilità di conversione delle pene detentive brevi in pene pecuniarie; il ricorso alla conversione è subordinato alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 e alla discrezionalità del giudice, che può negarla se ritiene la personalità del condannato non compatibile con la natura premiale della misura.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
"il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato"
L'art. 58 pone la sostituzione come atto discrezionale volto al reinserimento sociale; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della personalità (gravi precedenti) costituisca motivazione congrua per il diniego della sostituzione ex art. 53, dovendo il giudice motivare adeguatamente tale scelta.
Massime di principio
- Una censura generica sull'eccessività della pena è insufficiente: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione di merito e i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
- La conversione di pene detentive brevi in pene pecuniarie (art. 53 L. n. 689/1981) è discrezionale e premiale; può essere negata se la personalità del condannato e i precedenti (anche non specifici) rendono negativa la prognosi di recidiva.
- L'elevato tasso alcolemico e circostanze aggravanti (es. ora notturna) giustificano una pena più severa e influenzano negativamente la riconoscibilità di benefici sostitutivi.
- Il giudice di merito deve fornire motivazione congrua quando nega misure sostitutive: la mancanza di tale motivazione integra vizio di motivazione e possibile motivo di annullamento in cassazione.
- Ricorsi che non sviluppano una critica specifica e fondata sulla motivazione impugnata rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
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