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Sentenza

Sentenza n. 15327/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202507393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 9796/2022, che aveva riconosciuto il diritto della docente al trattenimento in servizio fino al compimento del 71° anno di età e ai connessi effetti giuridici, economici e previdenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 9796/2022, pubblicata il 20 gennaio 2023, che aveva accolto la sua domanda contro il collocamento a riposo disposto dal Ministero con decreto n. 897 del 26 gennaio 2021, con decorrenza dal 1° settembre 2021. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto che la docente non aveva maturato i requisiti per il collocamento obbligatorio a riposo e aveva affermato il suo diritto a restare in servizio sino al compimento dei 71 anni, così da maturare i requisiti pensionistici, con i relativi effetti giuridici, economici e previdenziali. Dopo la notificazione della sentenza il 31 agosto 2023, la ricorrente ha denunciato la mancata esecuzione del giudicato, chiedendo un ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e una penalità per ogni ulteriore violazione o ritardo. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha controdedotto né fornito chiarimenti; è rimasta silente anche dopo l’ordine del TAR di depositare relazioni documentate sulle ragioni del collocamento a riposo e sulle attività compiute per eseguire il giudicato.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Rileva che, nonostante la richiesta istruttoria di relazioni articolate e documentate, l’Amministrazione è rimasta silente e che dagli atti non emergono elementi idonei a giustificarne l’operato, né sopravvenienze che possano mutare la decisione. Ordina quindi all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, il quale, in caso di mancato adempimento, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, con facoltà di delega e senza compenso. Accoglie anche la domanda di penalità di mora, stabilendola in misura pari agli interessi legali, in ragione del ritardo significativo e pregnante e secondo la disciplina applicabile ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro. Condanna le Amministrazioni resistenti alle spese, liquidate in € 2.600 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; la restituzione del contributo unificato è prevista per legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Il giudizio è trattato quale giudizio di ottemperanza ai sensi della disciplina processuale richiamata; il dispositivo ordina l’esecuzione del titolo e nomina il commissario ad acta.

  • art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Quanto alla misura ed ai termini della penalità, il Collegio ritiene di dover applicare l’art. 112, comma 4, lett. e), ultima parte: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.

    Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; il TAR applica tale criterio stabilendo la penalità in misura pari agli interessi legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non esegue il giudicato e non fornisce chiarimenti o documentazione neppure dopo un ordine istruttorio, e dagli atti non emergono elementi giustificativi o sopravvenienze, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • In presenza di un ritardo significativo nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può accogliere la domanda di penalità di mora; per le obbligazioni di pagamento, la penalità stabilita in misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua secondo la disciplina richiamata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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