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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7833/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e l'imposizione di cauzione. Il ricorrente deduceva l'inosservanza o l'erronea applicazione del d.lgs. 159/2011 per avere, a suo dire, omesso il preventivo inquadramento nella categoria criminologica prevista dagli artt. 1, lett. b) e 4 del d.lgs. 159/2011; in sostanza si contestava la qualificazione della sua "pericolosità sociale" e la motivazione circa le condotte di traffico di stupefacenti e le frequentazioni con soggetti pregiudicati.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente indicato gli elementi fattuali a fondamento del giudizio di pericolosità sociale: abituale frequentazione di soggetti pregiudicati in un arco temporale significativo (2013-2019), condotte di detenzione a fini di spaccio di eroina e cocaina con profitti rilevanti e mancanza di fonti di reddito lecite, giustificando l'inquadramento nella categoria dei socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011. La Corte ha inoltre richiamato il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale e la possibilità di valutare elementi provenienti anche da procedimenti non definiti. Per effetto della pronuncia il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    La Corte ha ritenuto correttamente effettuato l'inquadramento del proposto nella categoria dei "socialmente pericolosi" ex art. 1 lett. b), sulla base di elementi sintomatici e prognostici (frequentazioni, profitti da attività illecite, assenza di redditi leciti). È stato inoltre confermato che il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale e può considerare elementi ricavati anche da procedimenti non definiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende, in relazione ai profili di colpa del ricorso ritenuto inammissibile.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Corte di cassazione controlla la legittimità e non valuta nuovamente la prognosi di pericolosità: le censure di fatto sono ammissibili solo nella misura in cui traducano una violazione di legge.
  • Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale e può utilizzare elementi tratti anche da procedimenti penali non definiti, valutandoli nella prospettiva prognostica tipica della sede prevenzionale.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche circa la motivazione costituiscono causa di inammissibilità del ricorso in cassazione: il ricorso deve indicare profili di illegittimità di diritto, non limitarsi a contestare la valutazione dei fatti.
  • Per giustificare l'applicazione di misure come la sorveglianza speciale è necessario che i giudici di merito esplicitino elementi concreti (es. frequenti rapporti con pregiudicati, ripetute condotte di spaccio, profitti rilevanti e mancanza di redditi leciti) che sorreggono l'inquadramento normativo.
  • Ricorsi ritenuti colposi o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con valutazione equitativa dell'importo.

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