Sentenza n. 397/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - del provvedimento del 7 febbraio 2024, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- ha negato il rilascio del nulla osta paesaggistico per le opere in sanatoria ex art. 32 della l. n. 326/03;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta paesaggistico per opere oggetto di istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di nulla osta paesaggistico adottato dalla Soprintendenza nell’ambito di una domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa all’ampliamento di un’abitazione, realizzato prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico. Ha dedotto: violazione del legittimo affidamento e degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, sostenendo che la preesistenza dell’abuso rispetto al vincolo ne consentisse la sanatoria; formazione del silenzio-assenso sull’istanza di nulla osta ai sensi della normativa regionale siciliana; difetto di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, anche in relazione alla circolare assessoriale n. 2/2022 e all’interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022; violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego; erronea applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, dell’art. 23, comma 11, della l.r. n. 37/1985 e di altre disposizioni, sostenendo che il divieto di sanatoria operasse soltanto per i vincoli di inedificabilità assoluta; questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004, ove interpretato come ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli paesaggistici relativi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 24 della l.r. siciliana n. 15/2004 recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, compresi i limiti sostanziali alla sanatoria stabiliti dal comma 27, lett. d). In presenza di vincoli paesaggistici, anche relativi, la sanatoria è ammissibile soltanto quando ricorrano congiuntamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. L’ampliamento oggetto della domanda comportava un incremento di volumetria e non era quindi qualificabile come opera minore; in area paesaggisticamente vincolata non è condonabile la creazione di nuovi volumi o superfici, anche se il vincolo è stato imposto dopo la realizzazione dell’abuso. Il Collegio ha escluso la formazione del silenzio-assenso sul nulla osta paesaggistico, richiamando l’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 e l’applicazione, anche in Sicilia, dell’esclusione prevista dall’art. 20 della l. n. 241/1990 per i procedimenti relativi alla tutela paesaggistica. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, fondata sulla circolare assessoriale n. 2/2022 e sulla natura vincolata della decisione, escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico o di una tutela dell’affidamento del privato. Ha respinto anche la censura relativa all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché, in assenza dei presupposti sostanziali di sanabilità, l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. La questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Le spese sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004
dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”
La disposizione regionale recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, compresi i limiti sostanziali alla condonabilità delle opere abusive.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”
Nel terzo condono, i vincoli paesaggistici, anche relativi, ostano alla sanatoria salvo il concorso delle condizioni individuate dalla giurisprudenza: preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, natura di opera minore e parere favorevole dell’autorità di tutela.
art. 32, comma 1, l. n. 47/1985
“Qualora tale parere [il parere dell’autorità di tutela] non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto”
Il mancato parere dell’autorità paesaggistica non determina il silenzio-assenso, ma consente al richiedente di impugnare il silenzio-rifiuto.
art. 20 l. n. 241/1990
L’esclusione del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico opera anche nell’ordinamento regionale siciliano.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego è adeguatamente motivato mediante il richiamo alla disciplina applicabile e alla circolare assessoriale n. 2/2022, che chiarisce l’impossibilità di assentire opere comportanti nuovi volumi o superfici in area vincolata.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando, per l’assenza dei presupposti sostanziali di sanabilità, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 252/2022
Il rinvio regionale all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 comprende anche il divieto di sanatoria in presenza di vincoli paesaggistici relativi; le disposizioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
art. 1, comma 1, l.r. Sicilia n. 19/2021
“L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui ammetteva il condono per opere soggette a vincoli relativi.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio in Sicilia, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, inclusi i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dal comma 27, lett. d).
- In presenza di un vincolo paesaggistico, anche relativo, un’opera abusiva realizzata prima dell’imposizione del vincolo è condonabile soltanto se ricorrono congiuntamente la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.
- Nel terzo condono, la realizzazione di nuovi volumi o superfici costituisce opera di maggiore rilevanza e preclude la sanatoria paesaggistica; tale preclusione comprende qualsiasi nuovo volume o superficie idoneo a modificare stabilmente l’assetto del territorio, senza distinzione tra volume tecnico e altro volume, né tra volume interrato e fuori terra.
- Il mancato rilascio del parere paesaggistico entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 non determina il silenzio-assenso, ma consente al richiedente di impugnare il silenzio-rifiuto; l’esclusione del silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici opera anche nell’ordinamento regionale siciliano.
- Quando l’insanabilità dell’intervento deriva direttamente dalla legge e dalla sua riconducibilità a una fattispecie vietata, il diniego paesaggistico è atto vincolato: non sono necessarie una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, una motivazione sull’affidamento del privato o ulteriori approfondimenti istruttori, purché l’atto esponga chiaramente il presupposto normativo e fattuale del diniego.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento quando, per l’assenza dei presupposti sostanziali di sanabilità, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un contenuto diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →