Cassazione Civile, Ordinanza n. 40944/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria, ha rilevato che l'elenco dei documenti era stato notificato all'Agenzia senza contestazioni e che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione della causa. Ha quindi dichiarato estinto il processo per effetto dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva parzialmente accolto l'appello della società contribuente in una controversia relativa a ricavi non contabilizzati contestati per differenze di magazzino non giustificate. La CTR aveva ritenuto che, pur in assenza di documenti specifici a giustificazione delle discrepanze tra rimanenze e scritture ausiliarie di magazzino, la natura dei beni e la complessità dell'organizzazione aziendale rendessero plausibile il superamento della presunzione semplice di cessione/vendita senza fattura prevista dall'art. 4 d.P.R. n. 441/1997. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha chiesto la sospensione e poi la definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018; nessuna delle parti ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione impugnato.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. n. 441/1997
La norma è richiamata come base della presunzione di cessione o vendita senza fattura dei beni non rinvenuti o non giustificati; la CTR aveva ritenuto superabile la presunzione con elementi indiziari contrari.
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la fissazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2019
Ha consentito la sospensione del processo e il rinvio a nuovo ruolo in pendenza dell'istanza di definizione agevolata.
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2019
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie e afferma che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego della definizione, il processo si estingue per legge.
art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, d.l. n. 119/2018
Norme richiamate nell'istanza di estinzione depositata dalla parte contribuente.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, quando il contribuente accede alla definizione agevolata prevista dalla legge e nessuna parte chiede la trattazione entro il termine finale previsto dalla disciplina, il processo si estingue di diritto senza necessità di una decisione sul merito del ricorso.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata, è decisivo il rispetto del meccanismo procedurale previsto dalla legge speciale: deposito della documentazione, comunicazione alla controparte, assenza di istanza di trattazione e mancanza di diniego impugnato.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico di ciascuna parte che le ha anticipate.
- La disciplina sulla presunzione di cessione dei beni non contabilizzati richiede, per essere superata, elementi concreti idonei a vincere la presunzione; nel caso descritto la CTR aveva valorizzato natura dei beni, organizzazione aziendale e plausibilità delle giustificazioni offerte dal contribuente.
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