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Sentenza

Sentenza n. 4924/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3016/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sezione I, n. 3016/2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio. L’appello è stato sottoscritto esclusivamente dalla parte, che ha dichiarato di agire personalmente senza assistenza di un difensore. Non risultano dedotti motivi di merito esaminabili, poiché il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente la mancanza del patrocinio di un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.a., nei giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; l’atto di appello sottoscritto dalla sola parte, priva dello ius postulandi richiesto, è nullo e non consente la valida instaurazione del giudizio. Il Collegio ha ritenuto tale obbligo compatibile sia con il diritto di difesa di cui all’art. 24, comma 2, Cost., sia con l’art. 6 CEDU, poiché il diritto all’autodifesa non ha carattere assoluto e l’assistenza tecnica mira a garantire una difesa adeguata nel giudizio di ultima istanza. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, c.p.a.

    Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

    L’appello davanti al Consiglio di Stato deve essere sottoscritto e proposto con il ministero di un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; l’atto sottoscritto soltanto dalla parte è inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    L’obbligo di difesa tecnica davanti al giudice amministrativo d’appello è considerato funzionale e non lesivo dell’inviolabilità del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto all’autodifesa non è assoluto e non impedisce agli ordinamenti nazionali di imporre l’assistenza di un difensore qualificato nei giudizi di ultima istanza.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; l’appello sottoscritto esclusivamente dalla parte personalmente è inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale.
  • L’obbligo di patrocinio mediante difensore abilitato davanti al Consiglio di Stato è compatibile con l’art. 24, comma 2, Cost. e con l’art. 6 CEDU, poiché il diritto all’autodifesa non è assoluto e l’assistenza tecnica è diretta a garantire un’adeguata tutela nel giudizio di ultima istanza.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo

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