Cassazione Penale, Sentenza n. 33640/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice del rinvio (17/02/2023) per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma 1, c.p. relativamente al capo 5. La difesa ha sostenuto che, con riferimento all'Oliveri, gli elementi al più indicano concorso nel reato o aiuto non consapevole all'associazione mafiosa; che l'Oliveri risulta vittima di tentata estorsione dal Prestifilippo (capo 9) e che manca prova della consapevolezza dell'indagato di voler apportare un vantaggio all'associazione mafiosa, elemento che renderebbe infondata l'applicazione dell'aggravante e della misura cautelare adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale, nel riesaminare la situazione, abbia correttamente valorizzato plurimi elementi indiziari (rapporto di conoscenza e fiducia tra Oliveri e Prestifilippo, l'affidamento di compiti gestionali, numerose conversazioni che evidenziano riconoscimento del ruolo decisionale del Prestifilippo e la consapevolezza dell'Oliveri del 'controllo' territoriale) dai quali può desumersi la consapevolezza dell'Oliveri della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa. Il Tribunale si è conformato al principio delle Sezioni Unite (Chioccini) secondo cui il dolo specifico dell'agevolazione mafiosa si comunica al concorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Aggravante soggettiva per aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. Il requisito soggettivo può essere soddisfatto anche quando il concorrente non sia animato dal medesimo movente mafioso, purché sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (richiamo al principio delle Sezioni Unite, Chioccini).
art. 73 e art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti concernenti i reati e le circostanze aggravanti in materia di sostanze stupefacenti; citate nella fase di contestazione originaria per valutare aggravanti connesse ai capi relativi allo spaccio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alle somme dovute alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000 a carico del ricorrente.
Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata come principio interpretativo: la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, ha natura soggettiva e può trasferirsi al concorrente che, pur non animato dal fine mafioso, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
Massime di principio
- L'aggravante dell'agevolazione a Cosa Nostra (art. 416-bis, comma 1) richiede il requisito soggettivo della consapevolezza della finalità mafiosa; questa consapevolezza può essere desunta da elementi fattuali quali rapporto di fiducia, incarichi affidati, e conversazioni che evidenziano riconoscimento di potere decisionale.
- La semplice partecipazione o concorso in reati comuni non esclude automaticamente l'applicabilità dell'aggravante mafiosa se sussistono elementi che rendono probabile la consapevolezza, da parte del concorrente, dell'interesse o del vantaggio per l'associazione mafiosa.
- La valutazione della sussistenza dell'aggravante è globale e ricostruttiva: rilevano i rapporti personali, le condotte operative (es. gestione di risorse o territori) e le comunicazioni intercorse tra gli indagati.
- La circostanza che un imputato risulti vittima, in altra contestazione, di un reato da parte di un soggetto intraneo all'associazione non è di per sé sufficiente a escludere la consapevolezza dell'imputato rispetto agli scopi mafiosi; il giudice deve valutare il complesso delle emergenze probatorie.
- In sede cautelare il riconoscimento dell'aggravante mafiosa rafforza la legittimazione a misure cautelari più gravose, ma il giudice può comunque modulare la misura (es. sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari) secondo la valutazione delle esigenze cautelari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →