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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32335/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna emessa dal Tribunale di Messina (27/07/2020) per i reati di falsità ideologica e materiale in continuazione: in qualità di Assistente capo della Polizia penitenziaria addetto al magazzino detenuti avrebbe attestato falsamente la ricezione/consegna di pacchi, avendo in realtà consegnato indebitamente beni ad alcuni internati. In Cassazione deduceva tre motivi: (1) travisamento della prova e violazione del principio della valutazione "al di là di ogni ragionevole dubbio"; (2) genericità del rifiuto delle attenuanti generiche; (3) mancata motivazione riguardo al diniego del beneficio della non menzione. La difesa aveva chiesto trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. 28/10/2020 conv. in L. 18/12/2020 n.176.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello si fonda in modo conforme e compiuto sulla motivazione di primo grado (fusion of reasoning) e che il ricorrente si sia limitato a reiterare le stesse doglianze già valutate in sede di merito senza indicare specificamente prove travisate. Sul primo motivo la Corte ha ribadito che la violazione del criterio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è rilevante in sede di legittimità solo se emerge un'illogicità manifesta e decisiva e che la Cassazione non può rivalutare autonomamente le fonti di prova. Sul secondo motivo ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica del giudice di merito che ha motivato il diniego delle attenuanti richiamando la gravità e la reiterazione della condotta (elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.). Sul terzo motivo ha osservato che il beneficio della non menzione era stato in realtà concesso in primo grado e confermato in parte. Per l'esito è stata disposta condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale utilizzata per segnalare la richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa; non incide sul merito, ma autorizza la segnalazione formale della richiesta di udienza orale in relazione al periodo di emergenza.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Elenca le specifiche fattispecie di ricorso per cassazione (tra cui travisamento della prova, motivazione contraddittoria o insufficiente, violazione di norme di diritto): i motivi di ricorso devono essere formulati con chiarezza e, nel caso di travisamento, indicare puntualmente le prove ritenute erroneamente valutate.

  • codice penale

    Contiene i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e consente al giudice di merito di fondare il proprio apprezzamento anche su un singolo elemento ritenuto prevalente; la valutazione è di fatto e quindi inconcusabile in cassazione se motivata e non contraddittoria.

Massime di principio

  • Quando sentenze di primo e secondo grado sono conformi e il giudice d'appello richiama e integra la motivazione di primo grado, la Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che ripropone le stesse censure senza indicare nuovi elementi
  • Per contestare un "travisamento della prova" in Cassazione è necessario indicare in modo specifico e non frazionato le prove che si ritengono valutate erroneamente, consentendo alla Corte la lettura diretta: argomentazioni generiche o alternative non sono sufficienti
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del merito probatorio: rileva solo l'eventuale illogicità manifesta e decisiva della motivazione
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato anche in modo sintetico se il giudice indica l'elemento prevalente (es. gravità, reiterazione, modalità esecutive) richiamando gli elementi dell'art. 133 c.p.
  • Se il beneficio richiesto (es. non menzione) risulta effettivamente concesso in una delle pronunce impugnate, la doglianza lamentante la sua omissione è infondata
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è consigliabile valutare attentamente la novità e la concretezza dei motivi prima di proporre ricorso

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