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Sentenza

Sentenza n. 5428/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2511/2025, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, notificata il 25.3.2025.

Giustizia amministrativa202503762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza TAR Campania n. 2511/2025, che aveva annullato in parte qua il Piano regionale di coordinamento per le autorizzazioni alla realizzazione dei crematori, per omessa disciplina transitoria riguardante gli impianti già muniti di A.U.A.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza TAR Campania n. 2511/2025, notificata il 25 marzo 2025, deducendo che la Regione non aveva adottato le determinazioni necessarie a darvi esecuzione. La sentenza aveva annullato in parte qua le deliberazioni regionali di adozione e approvazione del Piano crematori perché prive di una disciplina transitoria per gli impianti già autorizzati mediante A.U.A. al momento dell’entrata in vigore del Piano, tra cui quello di Sant’Egidio del Monte Albino. Il Consorzio ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. La Regione ha opposto di aver avviato l’esecuzione e ha chiesto un ulteriore rinvio; il Comune di Sant’Egidio si è costituito. Le parti controinteressate hanno chiesto il rigetto, sostenendo che il procedimento esecutivo era stato tempestivamente avviato.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta regionale di ulteriore rinvio, rilevando che, dopo il rinvio già concesso, non ricorrevano i presupposti eccezionali previsti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso: la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 2 settembre 2025, che proponeva la modifica del Piano lasciando fermi gli impianti già autorizzati con A.U.A. alla data di approvazione consiliare del 23 aprile 2024, costituiva soltanto un principio di esecuzione. Ai sensi dell’art. 6, comma 1-ter, L.R. Campania n. 20/2006, la modifica del Piano richiedeva infatti l’approvazione del Consiglio regionale; tale passaggio non era stato completato, essendo ancora in corso l’esame in commissione. La sentenza n. 2511/2025 è stata quindi ritenuta ineseguita, poiché l’ottemperanza deve essere integrale ed effettiva e non può ridursi a un adempimento parziale. La Regione è stata ordinata a completare entro novanta giorni dalla conoscenza della sentenza il procedimento di modifica del Piano in conformità al giudicato. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un’eventuale successiva istanza, qualora l’inadempimento persistesse dopo il termine, considerate l’attivazione dell’iter amministrativo e le difficoltà connesse al rinnovo degli organi regionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora per le medesime ragioni. La Regione è stata condannata a rifondere al Consorzio € 1.500,00, oltre accessori; spese compensate con le altre parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il Consorzio chiede, inoltre, la nomina di un Commissario ad acta con funzione sostitutoria per l’ipotesi di un persistente inadempimento della Regione, e la condanna di quest’ultima al pagamento di una somma di denaro ex art.114, co. IV, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di penalità di mora, ma il TAR non ne accoglie l’applicazione nel caso concreto, non ravvisandone i presupposti.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La Sezione rileva in via preliminare che non è possibile accogliere la nuova richiesta di rinvio della trattazione della causa formulata dalla difesa regionale, non potendo ulteriormente ravvisarsi, dopo il cospicuo rinvio già concesso, i presupposti di eccezionalità pretesi dall’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., ai sensi del quale “[I]l rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio”.

    Il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in casi eccezionali; nel caso concreto il precedente rinvio e le circostanze rappresentate non giustificavano un ulteriore differimento.

  • art. 6, comma 1-ter, L.R. Campania n. 20/2006

    L’adozione della delibera n. 596/2025 da parte della Giunta regionale della Campania – che pur recepisce le statuizioni della sentenza ottemperanda – costituisce, all’evidenza, solo un ‘principio di esecuzione’, necessitando la delibera giuntale, per acquisire efficacia, della successiva ‘approvazione’ da parte del Consiglio regionale ex art. 6, comma 1 ter, L.R. n. 20/2006 (“Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”), comma ai sensi del quale “Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione”.

    La modifica del Piano proposta dalla Giunta non acquista efficacia con la sola adozione: deve essere completata la procedura prevista dalla legge regionale, inclusa l’approvazione del Consiglio regionale. In mancanza di tale passaggio l’esecuzione del giudicato resta incompleta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dare esecuzione integrale ed effettiva al giudicato, assicurando il conseguimento del bene della vita riconosciuto; un atto preparatorio o un adempimento parziale che non completi la procedura amministrativa necessaria non è sufficiente.
  • Quando la legge subordina l’efficacia di una modifica di piano all’approvazione di un organo diverso da quello che l’ha adottata, la sola deliberazione dell’organo proponente costituisce un principio di esecuzione e non soddisfa il giudicato fino al completamento dell’approvazione richiesta.
  • In presenza di un iter esecutivo concretamente avviato ma non ancora concluso, il giudice può fissare un termine perentorio per il completamento dell’ottemperanza e riservare la nomina del commissario ad acta a un’eventuale istanza successiva, in caso di persistente inadempimento.
  • Il rinvio della trattazione della causa è consentito soltanto in casi eccezionali; un ulteriore rinvio non è giustificato quando ne sia già stato concesso uno e non risultino ulteriori circostanze eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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