Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05093/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia trae origine dal rapporto di conto corrente acceso da un’associazione politica presso una filiale bancaria. Il liquidatore dell’associazione aveva agito contro la banca per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da plurimi prelievi, bonifici e emissioni di assegni effettuati dal tesoriere, il quale avrebbe abusato dei poteri di disposizione del conto per sottrarre oltre venti milioni di euro e destinarli a finalità personali o comunque estranee agli interessi del partito. La domanda principale era fondata sulla pretesa violazione, da parte della banca, degli obblighi contrattuali di correttezza e informazione, anche con riferimento all’invio degli estratti conto all’indirizzo del tesoriere anziché alla sede del partito e alla mancata segnalazione di operazioni sospette; la domanda subordinata richiamava la collaborazione illecita di un dipendente della banca. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Cassazione aveva accolto alcuni motivi del ricorso dell’associazione, ritenendo esistenti obblighi della banca di segnalare operazioni anomale e rilevando anche un vizio motivazionale della sentenza d’appello. La banca ha quindi proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza di Cassazione, deducendo tre errori di percezione: che la Corte avrebbe erroneamente supposto accertata dalla sentenza d’appello l’anomalia di numerose operazioni, mentre essa l’avrebbe esclusa; che avrebbe attribuito alla sentenza d’appello una decisione sulla violazione dell’art. 119 T.U.B. in realtà non presente; e che avrebbe presupposto una riproposizione in appello della medesima questione, non avvenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i tre motivi di revocazione non colpissero un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ma mirassero sostanzialmente a contestare l’attività interpretativa e valutativa compiuta nella precedente ordinanza di cassazione. In particolare, ha osservato che la qualificazione come anomale delle operazioni non derivava da un errore di percezione, bensì da una valutazione giuridica svolta dalla Corte di legittimità, insuscettibile di revocazione; che l’asserita inesistenza del giudizio d’appello sull’art. 119 T.U.B. investiva ancora una volta l’interpretazione del contenuto della sentenza impugnata; e che il terzo motivo finiva per prospettare un errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della banca ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato dalla parte attrice originaria per fondare una responsabilità indiretta della banca per il fatto dei propri ausiliari; non è il fulcro della decisione sulla revocazione.

  • art. 1175 c.c.

    Evocato nella precedente ordinanza di cassazione come fonte dell’obbligo di buona fede oggettiva cui conformare il comportamento della banca nel rapporto contrattuale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel ricorso per revocazione tra le norme la cui violazione si assumeva erroneamente valutata nella precedente ordinanza; non viene scrutinato nel merito qui.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato nel ricorso per revocazione tra le norme indicate a sostegno dell’asserito errore, senza autonoma decisione nel provvedimento presente.

  • art. 1375 c.c.

    Nella precedente ordinanza era stata affermata l’esistenza di un obbligo della banca di attivarsi e segnalare al cliente operazioni estranee agli interessi del correntista, quale espressione dell’esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 119 T.U.B.

    Norma evocata in relazione agli obblighi di comunicazione periodica al cliente; la Corte, nel giudizio di revocazione, qualifica le censure come dirette a contestare l’interpretazione del contenuto delle decisioni di merito e di legittimità, non un errore di fatto.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, con caratteri di evidenza, decisività e non contestazione del fatto; non può riguardare valutazioni giuridiche o interpretative.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, ricorre solo se la decisione di cassazione è fondata su una falsa percezione di un fatto processuale o di causa, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti, sia immediatamente rilevabile dagli atti e sia decisivo; non è ammessa revocazione quando la doglianza investe valutazioni, qualificazioni giuridiche o interpretazioni del contenuto delle decisioni.
  • La qualificazione di determinate operazioni bancarie come "anomale" può dipendere da una valutazione giuridica del loro significato e non da un mero dato percettivo; pertanto, contestare tale qualificazione significa censurare un apprezzamento di merito o di diritto, non un errore di fatto revocatorio.
  • In sede di revocazione della decisione di cassazione non è consentito trasformare il rimedio in un ulteriore grado di giudizio volto a rimettere in discussione l’interpretazione data dalla Corte al contenuto delle sentenze di merito o ai motivi di ricorso.
  • Se la censura riguarda il fatto che la Corte abbia ritenuto decisa o impugnata una questione che la parte assume non esserlo stata, il vizio prospettato è, al più, un errore di diritto nell’identificazione dell’oggetto del devolutum, non un errore di percezione dei fatti idoneo alla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteBuona fede
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.