Sentenza n. 677/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento quanto a tutti e tre i ricorsi: del provvedimento prot. 0099486/2025 - U - 23/12/2025, di revoca del certificato di agibilità n. 33 del 21.02.2011, relativamente al fabbricato sito in Avellino al Corso Vittorio Emanuele II n. 80 -82.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca in autotutela del certificato di agibilità relativo all'intero fabbricato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
Tre distinti ricorsi, riuniti per identità dell'oggetto, sono stati proposti da proprietari di unità immobiliari contro il provvedimento comunale che aveva revocato il certificato di agibilità dell'intero fabbricato. La revoca era motivata: dall'assenza del nulla osta della Soprintendenza per l'installazione della colonna principale del gas sulla facciata; da carenze riscontrate in un locale commerciale di proprietà esclusiva di alcuni condomini, consistenti nella mancanza di infisso esterno, caldaia e impianto di riscaldamento, areazione nel bagno, scala di collegamento con il vano sottostante, completamento dell'impianto elettrico e del cassonetto per le tubazioni, nonché nella presenza di un dislivello tra il piano di calpestio e la strada pubblica; dall'asserita insufficienza delle dimensioni della cabina ascensore e delle piattaforme di distribuzione rispetto al D.M. n. 236/1989 e alle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. I ricorrenti hanno contestato la legittimità della revoca dell'agibilità dell'intero edificio, deducendo l'inidoneità delle ragioni poste a fondamento del ritiro del titolo e, quanto alle carenze del locale commerciale, l'impossibilità di estenderle alle altre unità immobiliari.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi e li ha accolti, ritenendo la controversia manifestamente fondata e decidendola con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. La motivazione relativa all'assenza del nulla osta della Soprintendenza non è stata ritenuta sufficiente a giustificare il ritiro dell'agibilità, anche perché non era sfociata in uno specifico provvedimento repressivo e non risultava che le modifiche abusive avessero trasformato l'organismo edilizio in una struttura diversa da quella autorizzata o pericolosa per la pubblica incolumità. Le carenze del locale commerciale non potevano estendersi all'intero fabbricato, poiché l'agibilità o l'inagibilità può riferirsi anche a singole unità immobiliari dotate di autonomia funzionale. Le criticità relative alle dimensioni dell'ascensore e delle piattaforme di distribuzione rilevavano, eventualmente, ai fini del certificato di collaudo dell'ascensore previsto dalla disciplina sugli impianti di sollevamento, non giustificando la revoca dell'agibilità dell'intero immobile. Il provvedimento comunale è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 24, comma 1, d.P.R. 380/2001
la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata
L'agibilità riguarda la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità dell'opera al progetto e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge; la revoca dell'agibilità dell'intero fabbricato richiede ragioni idonee a incidere sull'intero organismo edilizio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando la causa risulta manifestamente fondata, previa audizione delle parti.
D.M. 236/1989
Le contestate dimensioni dell'ascensore e delle piattaforme di distribuzione possono rilevare sotto il profilo dell'accessibilità, ma non sono state ritenute sufficienti, nel caso concreto, a giustificare la revoca dell'agibilità dell'intero fabbricato.
d.P.R. 162/1999
Le criticità relative all'ascensore incidono, eventualmente, sul certificato di collaudo necessario per la messa in servizio dell'impianto, non direttamente sull'agibilità dell'intero edificio.
direttiva 2014/33/UE
La disciplina europea degli ascensori è richiamata in relazione al collaudo e alla messa in servizio degli impianti, ambito distinto dalla revoca dell'agibilità dell'intero fabbricato.
Massime di principio
- La revoca dell'agibilità di un intero fabbricato non può fondarsi su irregolarità edilizie marginali o settoriali, salvo che esse siano talmente rilevanti da configurare un organismo edilizio strutturalmente diverso da quello autorizzato e pericoloso per la pubblica incolumità.
- Le carenze riscontrate in una singola unità immobiliare dotata di autonomia funzionale possono giustificare, eventualmente, una valutazione limitata a quella unità, ma non consentono di estendere automaticamente l'inagibilità all'intero fabbricato.
- La contestata assenza di un nulla osta della Soprintendenza, non accompagnata da uno specifico provvedimento repressivo e non incidente sulla sicurezza pubblica mediante una trasformazione sostanziale dell'organismo edilizio, non è di per sé sufficiente a revocare l'agibilità dell'intero edificio.
- Le irregolarità riguardanti dimensioni e accessibilità di un ascensore rilevano, secondo la disciplina di settore, principalmente ai fini del collaudo e della messa in servizio dell'impianto e non comportano automaticamente la revoca dell'agibilità dell'intero fabbricato.
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