Cassazione Penale, Sentenza n. 46153/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello contestando: 1) vizi procedurali relativi alle proroghe e alla notificazione degli atti delle indagini preliminari (art. 415, 415-bis, 407 c.p.p.), con la richiesta di dichiarare inutilizzabili gli atti acquisiti dopo la scadenza dei termini; 2) nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e per omesso diritto all'interrogatorio consapevole in rapporto all'incidente probatorio; 3) insufficienza e travisamento della prova in relazione alle due fattispecie di distrazione (capi A e C), deducendo che le operazioni impugnate fossero legittime riorganizzazioni aziendali e non distrazioni patrimoniali; 4) censura sulla qualificazione e quantificazione della circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" ai sensi dell'art. 219 L.F.; 5) doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla non concessione della sospensione condizionale della pena per taluni imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendoli generici o non fondati: ha confermato la possibilità di valutare in concreto l'operazione di scissione e le cessioni ritenute distrattive, ha escluso la nullità automatica per omessa notifica della richiesta di proroga e ha ritenuto assorbenti le doglianze sull'avviso di conclusione indagini e sull'incidente probatorio. Ha però accolto un motivo riguardante la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L.F. (danno patrimoniale di rilevante gravità), constatando che la Corte di appello non ha adeguatamente riesaminato la gravità del danno alla luce delle assoluzioni pronunciate per altri capi e quindi non ha motivato compiutamente la riconoscibilità dell'aggravante. Per tale punto la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo esame. Nel resto la sentenza impugnata è confermata e i ricorsi sono respinti.
Norme richiamate
art. 415 cod. proc. pen.
Disciplina la proroga e la chiusura delle indagini nel procedimento contro ignoti; la giurisprudenza ha esteso ad esso, nei limiti di compatibilità, garanzie proprie del procedimento contro noti, ma l'omessa notifica della richiesta di proroga non comporta automaticamente nullità né inutilizzabilità degli atti se il Gip ha esercitato il controllo sulla legittimità della proroga
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola l'avviso di conclusione delle indagini e il diritto all'interrogatorio; non sempre è necessario un nuovo avviso ove atti successivi (es. incidente probatorio) si concludano dopo l'avviso già notificato, purchè il diritto di difesa non sia pregiudicato
art. 407 cod. proc. pen.
Riguarda l'accordo tra pubblico ministero e difensore; citato nel contesto dei termini di indagine e della utilizzabilità di atti successivi alla scadenza dei termini; la Corte richiede specificità su quali atti sarebbero inutilizzabili e sul loro ruolo decisivo
art. 219 legge fallimentare (L.F.)
Prevede la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in reati fallimentari; la sua applicazione richiede valutazione del danno effettivo complessivamente arrecato alla massa creditoria e non può limitarsi all'ammontare delle distrazioni senza verificare l'incidenza reale sul patrimonio disponibile per il riparto
art. 216 legge fallimentare
Norma richiamata nella contestazione dei reati fallimentari connessi ai doveri degli amministratori e alle operazioni societarie rilevanti ai fini fallimentari
art. 2503 cod. civ.
Richiamato in relazione alla tutela garantita ai creditori in caso di scissione; la Corte osserva che le tutele civilistiche non escludono automaticamente la responsabilità penale se l'operazione è concretamente diretta a sottrarre beni alla garanzia dei creditori
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il riconoscimento dell'attenuante richiede motivazione positiva e non può essere dato per presunto
art. 587 cod. proc. pen.
Regola l'estensione degli effetti dell'impugnazione; l'annullamento sull'aggravante opera anche nei confronti dei coimputati non ricorrenti secondo il principio consolidato delle Sezioni Unite
Massime di principio
- L'omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza di proroga né l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la richiesta: occorre verificare se il Gip abbia comunque esercitato il controllo e se gli atti acquisiti siano decisivi per la condanna
- La chiusura delle indagini e l'avviso ai sensi dell'art. 415-bis non richiedono sempre una nuova notificazione dopo il compimento di un incidente probatorio: non è dovuto un nuovo avviso se il difensore ha avuto accesso agli atti e non vi sono nuovi elementi la cui mancata conoscenza pregiudichi il diritto di difesa
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distanza temporale tra l'operazione depauperativa e il fallimento non esclude di per sé il dolo: rileva la consapevolezza del rischio di danno ai creditori (dolo eventuale) e gli indici di fraudolenza valutati nel loro complesso (tempistica, coinvolgimento dei medesimi soggetti, benefici diretti)
- La qualificazione dell'aggravante prevista dall'art. 219 L.F. richiede una valutazione concreta e globale del danno patito dalla massa creditoria; se la base fattuale (numero e tipologia di reati accertati) cambia per effetto di assoluzioni, il giudice deve riesaminare la sussistenza e l'entità dell'aggravante con motivazione esplicita
- Chi impugna sostenendo l'inutilizzabilità di atti d'indagine deve indicare con precisione quali atti sono illegittimi e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sul convincimento probatorio, altrimenti il motivo è aspecifico e destinato al rigetto
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione positiva: il giudice non è obbligato a concederle e la meritevolezza va argomentata, così come l'eventuale diniego deve essere congruamente motivato
- Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, precedenti condanne anche se sopravvenute o soggette a indulto possono impedire il beneficio se, cumulati, superano i limiti legalmente previsti
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