Sentenza n. 1488/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 2255, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.07.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 2255 del 14 luglio 2023, notificata il 18 luglio 2023 e divenuta irrevocabile, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per due anni scolastici, per l'importo di euro 500,00 annui, condannando l'amministrazione a metterla a disposizione o a fornire altro strumento equipollente. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, l'obbligo è rimasto ineseguito. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., nonché il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. L'amministrazione, pur costituitasi formalmente, non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa alla carta docente, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario. Il TAR ha escluso, allo stato, la penalità di mora, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'esiguità dell'importo, ferma la possibilità di disporla successivamente su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza. È stata respinta la domanda di risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica, per difetto di prova specifica del danno; il pregiudizio è stato ritenuto compensato dal riconoscimento degli interessi legali maturati, da calcolarsi sull'importo complessivo risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora, per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità non è stata disposta immediatamente, ma è stata riservata a un'eventuale successiva istanza in caso di persistente inottemperanza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, alla violazione o all'elusione del giudicato richiede la specifica prova del danno; in mancanza, non può essere accolta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento; il TAR ne ha rilevato l'inutile decorso.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la regolazione del contributo unificato nelle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza a un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico, può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del comando giudiziale e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente consente di ritenere provata l'inottemperanza al giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo dovuto, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva fase in caso di perdurante inerzia.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione in forma specifica del giudicato deve essere sostenuta da una specifica prova del danno; in difetto, il pregiudizio può essere riconosciuto, nei limiti indicati dal giudice, mediante gli interessi legali maturati sull'importo dovuto.
- Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato decorrono dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e maturano fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione o all'adempimento compiuto dal commissario ad acta, senza che la nomina del commissario privi l'amministrazione del potere di provvedere.
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