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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21782/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per frode informatica e per indebita utilizzazione di carta di pagamento, deducendo carenza di adeguato supporto probatorio. Ha lamentato in particolare l'assenza di prova che le condotte tipiche (accesso fraudolento al sistema e utilizzo dell'altrui strumento di pagamento) siano state commesse da lui e la mancata escussione della persona offesa, necessaria per accertare se le somme accreditate sul conto-gioco del ricorrente provengano dall'abusivo utilizzo del suo strumento di pagamento. Il ricorso è fondato anche su violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione (art. 606 c.1 lett. b ed e c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la maggior parte del ricorso per mancata specificità e perplessità nell'arginare la motivazione della Corte territoriale, ritenendo che il ricorso tendesse a una rivalutazione in fatto delle prove precluse in cassazione. Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di indebita utilizzazione di carta di pagamento (citato come art. 55 D.lgs. 131/2007, oggi art. 493 ter c.p.), perché il fatto non sussiste. La condanna per frode informatica è rimasta irrevocabilmente accertata; la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la sola determinazione della pena in relazione al reato di frode informatica. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    citato nel ricorso per cassazione come motivo di impugnazione (violazione di legge, illogicità manifesta della motivazione)

    Usato per contestare la valutazione delle prove e la motivazione della Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto i rilievi in gran parte non specifici e diretti a una rivalutazione del fatto, quindi inammissibili

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    richiamato come norma procedurale applicabile al ricorso

    Norma procedurale evocata per l'impugnazione in cassazione dell'imputato

  • art. 55 D.lgs. 21.11.2007 n. 231 (richiamato nel procedimento)

    richiamato nelle conclusioni del Pubblico Ministero e nell'intestazione della decisione

    Nella decisione è stata prospettata e valutata l'eccezione sulla fattispecie collegata all'indebita utilizzazione di carta; la Cassazione ha annullato la condanna relativa a tale norma riconoscendo l'insussistenza del fatto

  • art. 55 D.lgs. 131/2007 (richiamato nella motivazione) / oggi art. 493 ter c.p.

    la sentenza indica espressamente che la fattispecie (art. 55 D.lgs. 131/2007) è ora ricompresa nell'art. 493 ter c.p.

    La Corte ha distinto tra frode informatica e indebita utilizzazione di carta: riconosce che gli atti di accesso abusivo al sistema e trasferimento di fondi integrano la frode informatica e non necessariamente il reato autonomo di indebito utilizzo di carte; per questa seconda fattispecie ha annullato perché il fatto non sussiste

  • art. 3 bis cod. pen.

    richiamato nella motivazione in tema di riserva di codice

    Citato per ribadire la sistematica normativa con riferimento alla ricollocazione della fattispecie nell'ordinamento penale

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione in fatto delle prove: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata, altrimenti sono inammissibili.
  • La percezione indebita di ricchezza sul conto del presunto beneficiario può costituire forte indizio di responsabilità, ma non sempre è sufficiente per escludere la necessità di prove dirette (es. escussione della persona offesa) quando la responsabilità personale è contestata.
  • Quando l'accesso abusivo a un sistema informatico produce trasferimenti illeciti di fondi, la condotta è qualificabile prioritariamente come frode informatica; l'indebita utilizzazione di carte di pagamento è fattispecie distinta e richiede autonome esigenze probatorie.
  • Se la Corte di legittimità annulla una condanna relativa a una specifica fattispecie ma lascia ferma altra condanna, può disporre il rinvio per la determinazione della pena da parte del giudice di merito, non potendo questa Corte sempre sostituirsi nella quantificazione della sanzione.
  • La corretta strategia difensiva in casi analoghi deve puntare sia a specificare gli errori di diritto e di motivazione (con chiaro confronto argomentato con le ragioni del giudice di merito), sia a produrre o sollecitare prove dirette e incisive (es. escussione della persona offesa, tracciabilità dei movimenti bancari) quando si contesta la paternità delle operazioni contestate.

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