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Sentenza

Sentenza n. 3541/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1893/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2024, e notificata il 15.05.2024.

Giustizia amministrativa202504729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla legge. Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi riferito l’avvenuta soddisfazione della pretesa e ha chiesto la condanna del Ministero alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la domanda di esecuzione del giudicato aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Tuttavia, ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento dell’Amministrazione confermava infatti la fondatezza della pretesa azionata. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Individua i limiti applicabili alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, poiché il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso.
  • La piena soddisfazione amministrativa della pretesa nel corso del giudizio elimina l’oggetto della controversia, ma non impedisce la regolazione delle spese in favore della parte che sia stata costretta ad agire giudizialmente per ottenere l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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