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Ordinanza

Ordinanza n. 930/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di -OMISSIS- del 4 giugno 2026 – notificato il 17 giugno 2026 e che ha rigettato la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o in subordine per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202602273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato con riferimento a una sentenza di condanna per rapina aggravata in concorso. Il ricorrente ha evidentemente valorizzato la presenza in Italia della madre straniera quale legame familiare, ma il TAR ha ritenuto, in sede cautelare e a un primo sommario esame, che tale elemento non fosse sufficientemente pregnante ai fini della valutazione sulla non reiterazione della condotta criminosa.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato adeguatamente rilevante, ai fini del diniego, la condanna per rapina aggravata in concorso e ha escluso che l’unico legame familiare rappresentato dalla madre straniera costituisse un elemento idoneo a fondare una prognosi di non reiterazione della condotta criminosa. Non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha rigettato la domanda per l’insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di un legame familiare in Italia non è di per sé sufficiente a superare la rilevanza di una condanna per rapina aggravata in concorso ai fini della prognosi di non reiterazione della condotta criminosa; occorre che il legame familiare presenti un’effettiva e pregnante capacità dimostrativa rispetto a tale prognosi.
  • La domanda cautelare avverso il diniego di un permesso di soggiorno deve essere rigettata quando, a un primo sommario esame, la motivazione fondata su una condanna per un grave delitto e la valutazione dei legami familiari non evidenziano un fumus boni iuris sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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