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Sentenza

Sentenza n. 5016/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento: a) della comunicazione di diniego prot. PG 2023-240270 del 20 marzo 2023 relativa all'istanza formulata dall'ATC s.r.l. di autorizzazione all'esercizio del traffico intermedio; b) del presupposto parere/nota dell'A.N.M. S.p.A. assunto al protocollo del Comune di Napoli PG/2023/117078 con il quale la società ha prospettato “una chiara sovrapposizione con i servizi ordinari affidati ad ANM Spa nell'ambito del predetto contratto di servizi”, mai formalmente trasmesso ma richiamato nella nota prot. PG/2023/134111 del 15/02/2023 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (che si impugna in questa sede); c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202302188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale dell'autorizzazione all'esercizio del traffico intermedio nel territorio di Napoli, fondato sulla sovrapposizione con i servizi urbani affidati alla società in house, nonché il presupposto parere di quest'ultima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva l'autorizzazione a utilizzare, per la salita e la discesa dei passeggeri, fermate urbane di una linea di collegamento tra il territorio casertano, l'aeroporto di Napoli, il centro cittadino e il porto. Il Comune aveva negato l'autorizzazione ritenendo il servizio sovrapponibile alle linee urbane già esercitate dalla società in house affidataria del servizio di trasporto pubblico locale, comprese le linee C68, 180 e Alibus, nell'ambito di un contratto di servizio contenente obblighi di servizio e un diritto di esclusiva. La ricorrente ha dedotto: incompetenza del Comune, sostenendo che il potere autorizzatorio spettasse alla Regione; difetto di istruttoria e di motivazione, per asserito recepimento acritico del parere della società in house; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; violazione della legge regionale Campania n. 3/2002, contestando la sovrapposizione tra il servizio richiesto e quello già svolto e sostenendo la natura residuale del servizio; violazione dei principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di incompetenza, poiché la richiesta riguardava un servizio da svolgere integralmente nel territorio urbano comunale e il Comune era competente ad autorizzarlo ai sensi dell'art. 39 della legge regionale Campania n. 3/2002, in coerenza con l'art. 7 del d.lgs. n. 422/1997. Ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione: il Comune aveva acquisito le valutazioni della società affidataria, svolto proprie verifiche tramite il servizio comunale competente, esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e motivato il diniego dando conto del percorso procedimentale e delle ragioni del mancato accoglimento. L'amministrazione non era tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione. Quanto alla sovrapposizione, il giudice ha ritenuto adeguatamente accertata l'interferenza funzionale con i servizi urbani esistenti, in particolare con il collegamento tra il centro cittadino e l'aeroporto, nonché il possibile pregiudizio all'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio. Le relative valutazioni sono tecnico-discrezionali e non hanno superato i limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Il servizio non poteva qualificarsi come residuale, perché insisteva su percorsi e domanda di mobilità già serviti. I principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica non imponevano il rilascio dell'autorizzazione, dovendo essere salvaguardata la funzionalità del servizio pubblico finanziato anche con risorse pubbliche. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 3.000 euro, 1.500 euro ciascuno in favore del Comune e della società in house.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 422/1997

    le Regioni [...] conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale [...] che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale

    La disposizione fonda il trasferimento agli enti locali delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono un esercizio unitario regionale; nel caso concreto giustifica la competenza comunale sul servizio interamente svolto nel territorio urbano.

  • art. 16 d.lgs. 422/1997

    servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini

    Distingue i servizi minimi, i cui costi gravano sui bilanci regionali, dai servizi aggiuntivi, finanziati dagli enti locali che li istituiscono.

  • art. 17 d.lgs. 422/1997

    Collega agli obblighi di servizio del titolare del contratto di servizio la disciplina dei servizi minimi e aggiuntivi.

  • art. 19 d.lgs. 422/1997

    Prevede il contratto di servizio e il diritto di esclusiva quale compensazione degli obblighi di servizio.

  • art. 5 l.r. Campania n. 3/2002

    Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati

    Classifica i servizi di trasporto pubblico regionale, distinguendo i servizi autorizzati, privi di obblighi di servizio e soggetti a dinamiche concorrenziali, dai servizi minimi e aggiuntivi.

  • art. 39 l.r. Campania n. 3/2002

    I servizi di trasporto pubblico autorizzati [...] devono essere assentiti dalla Giunta Regionale [...] o dagli enti locali competenti [...] previo parere favorevole della Regione

    Attribuisce l'autorizzazione alla Regione o agli enti locali competenti, secondo l'ambito territoriale, e subordina il rilascio al rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone la comunicazione dei motivi ostativi e consente all'interessato di presentare osservazioni; nel caso concreto il giudice ha ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale.

  • Regolamento dei Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzati del Comune di Napoli, art. 4

    servizi che si sviluppano sui percorsi attualmente non serviti, oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte

    Definisce i servizi residuali come quelli privi di sovrapposizione con i percorsi o le fasce orarie già coperti dal trasporto pubblico esistente.

Massime di principio

  • Quando una richiesta di autorizzazione al traffico intermedio riguarda un servizio da svolgere integralmente nel territorio urbano comunale, il Comune è competente a provvedere ai sensi della disciplina regionale sul trasporto pubblico locale, anche se la linea complessiva è esercitata sulla base di un provvedimento regionale.
  • L'autorizzazione a un servizio di trasporto pubblico di linea privo di obblighi di servizio può essere negata quando il servizio richiesto sia coerente e funzionalmente sovrapponibile alla rete dei servizi minimi o aggiuntivi già affidati, anche solo perché intercetta la medesima domanda di mobilità e incide sull'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio esistente.
  • Nel valutare la sovrapposizione tra servizi di trasporto pubblico, l'amministrazione può acquisire il parere del gestore del servizio esistente, purché non si limiti a recepirlo acriticamente e svolga una propria istruttoria e una valutazione finale, eventualmente avvalendosi delle verifiche dei propri uffici.
  • La qualificazione di un servizio come residuale richiede che esso si sviluppi su percorsi non serviti oppure in fasce orarie non coperte dal trasporto pubblico esistente; la concreta sovrapposizione funzionale esclude tale qualificazione e costituisce ragione ostativa al rilascio dell'autorizzazione.
  • La valutazione dell'interferenza tra un nuovo servizio di trasporto e la rete pubblica esistente, nonché dell'incidenza sull'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio, costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Nel procedimento di diniego, l'obbligo di esaminare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto è soddisfatto quando il provvedimento finale dia conto del loro esame e delle ragioni del mancato accoglimento, senza necessità di una confutazione analitica di ogni singola deduzione.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto pubblico localeRegioni e rapporti tra livelli di governoPartecipazione al procedimento
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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