Cassazione Civile, Ordinanza n. 31449/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Un ente locale aveva concesso in godimento un terreno agricolo per coltivazione; dopo la risoluzione del rapporto le parti avevano concluso una transazione che prorogava la scadenza e prevedeva un canone annuale a titolo di risarcimento per il protrarsi del possesso senza titolo. Alla scadenza finale il conduttore non aveva rilasciato il fondo e il Comune aveva promosso azione per ottenerne la restituzione e per i canoni non corrisposti. Il giudice ordinario aveva rimesso la causa alla sezione agraria; il Tribunale aveva accertato l’inadempimento e ordinato la restituzione previa risoluzione. La Corte d’appello, investita dall’opposizione del conduttore, aveva invece dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione del rapporto agrario perché il Comune non avrebbe rispettato la procedura dell’art. 5 l. n. 203 del 1982, ossia contestazione di morosità, tentativo di conciliazione e decorso del termine di 90 giorni. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 5, comma 2, l. n. 203 del 1982, sostenendo di avere inviato una raccomandata di contestazione della morosità e di avere poi esperito un tentativo di conciliazione ai sensi della l. n. 150 del 2011, rimasto senza esito per l’assenza dei conduttori. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse considerato un decreto ingiuntivo irrevocabile ottenuto dal Comune per alcune annualità di canone, con conseguente preclusione di ogni successiva contestazione su tali canoni e sulla domanda connessa di risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi perché infondati. Ha ritenuto che la censura relativa all’art. 5 l. n. 203 del 1982 non colpisse la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello non aveva fornito un’interpretazione astratta errata della norma, ma aveva compiuto un accertamento in fatto, desumendo dagli atti che la sequenza procedimentale richiesta non era stata rispettata: prima contestazione, poi tentativo di conciliazione e solo dopo 90 giorni citazione in giudizio. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato quale interpretazione della norma sarebbe stata corretta. Quanto al giudicato ex art. 2909 c.c., la Corte ha rilevato che l’eventuale formazione del giudicato su una o più annualità di canone non incide sulla distinta questione dell’improcedibilità della domanda di risoluzione, estranea al giudicato relativo ai canoni. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. 3 maggio 1982, n. 203
La procedura di contestazione della morosità e tentativo di conciliazione, con successivo decorso del termine di 90 giorni prima della citazione, costituisce presupposto da rispettare per agire in giudizio; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tale sequenza non fosse stata osservata.
art. 2909 c.c.
Il giudicato formatosi su alcune annualità di canone non si estende alla distinta domanda di risoluzione del rapporto per improcedibilità, che resta questione autonoma e non coperta dal giudicato sui canoni.
L. 15 giugno 2011, n. 150
Richiamata come fonte del tentativo di conciliazione, ma la Corte non ha valorizzato questo profilo in senso favorevole al ricorrente, perché ha ritenuto non rispettata la sequenza procedimentale complessiva.
art. 1, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la legge subordina l’azione giudiziaria a una sequenza procedurale preventiva, la parte attrice deve dimostrare non solo l’esistenza della contestazione e del tentativo conciliativo, ma anche il rispetto dell’ordine cronologico e dei termini prescritti; la mancanza di tale sequenza può fondare l’improcedibilità della domanda.
- In cassazione non è utile censurare la sentenza di merito solo invocando una violazione di legge se la decisione impugnata si fonda in realtà su un accertamento in fatto circa gli atti compiuti: il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva.
- Il giudicato formatosi su una pretesa patrimoniale limitata a specifiche annualità o poste di canone non si estende automaticamente a domande diverse e autonome, come quella di risoluzione del rapporto, se il relativo tema non è coperto dall’accertamento definitivo.
- Per superare una pronuncia di improcedibilità non basta richiamare genericamente un precedente atto o un decreto ingiuntivo ottenuto su altri profili del rapporto: occorre dimostrare l’idoneità di quel giudicato a precludere proprio la questione processuale o sostanziale decisa dal giudice di merito.
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