Sentenza n. 2518/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del DDG n. 3059/2023 del 10.12.2024 del Ministero dell''istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, nella misura in cui, tra l''altro, non contempla espressamente misure di carattere organizzativo adeguate e/o, comunque, relative all''espletamento della prova orale in modalità videoconferenza o equipollenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di genere; - della nota dell''Amministrazione, prot. n. 112764 del 15.5.2025 (non conosciuta), citata nel diniego del 22.5.2025, nella misura in cui fornisce indicazioni in ordine alla predisposizione di prove suppletive solo in rapporto alle prove scritte e nella misura in cui viola i principi e le norme poste a presidio della non discriminazione e di parità di genere e quant''altro meglio in atto; - della nota prot. N. U.0024579 del 22.5.25, dell''Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio III - Dirigenti scolastici - Personale della scuola - Affari legali e Contenzioso, a firma del Vicedirettore, Marco Anello, di rigetto della domanda di predisporre una prova suppletiva orale, ovvero lo svolgimento in modalità asincrona, in video-conferenza, nonostante il documentato stato di obiettiva impossibilità a prendere parte alla prova calendarizzata per il 24.06.25, in Sicilia, per gravidanza a rischio alla 28^ settimana; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o coevo, e/o connesso e/o collegato e/o consequenziale, anche non noto, non escluso ed anzi espressamente ricompreso ogni atto e/o provvedimento violativo del diritto all''assegnazione di una prova suppletiva o di una prova asincrona, in video conferenza o equipollente, per la sussistenza della refertata gravidanza a rischio; tutto nei limiti delle censure in atti, con conseguente declaratoria- già in fase cautelare - del diritto della ricorrente a potere effettuare la prova orale in modalità compatibili con il proprio stato di gravidanza a rischio (certificato); nonché per l''inefficacia della graduatoria che si dovesse frattanto formare al netto del risultato della prova orale della odierna ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di predisposizione di una prova orale suppletiva o di svolgimento della prova orale in modalità asincrona, mediante videoconferenza o modalità equipollente, nonché gli atti organizzativi presupposti relativi al concorso per dirigenti scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il DDG n. 3059/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui non prevedeva misure organizzative adeguate per consentire lo svolgimento della prova orale in videoconferenza o con modalità equipollenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di genere. Ha inoltre impugnato una nota ministeriale relativa alla predisposizione di prove suppletive limitate alle prove scritte e il diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di consentire una prova orale suppletiva o lo svolgimento della prova a distanza, nonostante la documentata impossibilità di partecipare alla prova calendarizzata per gravidanza a rischio alla ventottesima settimana. La ricorrente aveva chiesto anche la tutela cautelare e la declaratoria del diritto a sostenere la prova orale con modalità compatibili con il proprio stato di gravidanza, nonché l'inefficacia della graduatoria eventualmente formata prima dell'espletamento della prova orale.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della memoria depositata dalla difesa della ricorrente il 22 dicembre 2025, con la quale era stata chiesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità degli atti concorsuali e del diniego amministrativo. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, considerando anche le pregresse fasi cautelari, ha posto le spese a carico dell'amministrazione resistente, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito le censure, qualora non residui una concreta controversia da decidere.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando anche l'esito delle eventuali pregresse fasi cautelari.
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