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Sentenza

Sentenza del 25/02/2019 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Enna

Tarsu - Decadenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento sostenendo che fosse stato notificato oltre il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993. La questione riguardava l'individuazione del termine applicabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006, che ha previsto un termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali.

La decisione

La disciplina applicabile è quella introdotta dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il precedente termine triennale previsto dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 è stato abrogato dall'art. 1, comma 172, della L. n. 296 del 2006, con decorrenza dal 1° luglio 2007. Pertanto, l'accertamento è stato ritenuto tempestivo se notificato entro il nuovo termine quinquennale.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    La norma stabilisce un termine quinquennale di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali, compresa la TARSU, sostituendo il precedente termine triennale.

  • Art. 1, comma 172, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    La disposizione ha abrogato il previgente art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, con decorrenza dal 1° luglio 2007.

  • Art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993

    Prevedeva il precedente termine triennale di decadenza per l'accertamento TARSU, non più applicabile nei periodi soggetti alla nuova disciplina.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti relativi ai tributi locali, occorre verificare quale disciplina temporale fosse vigente nell'anno in cui la dichiarazione o il versamento erano dovuti.
  • A decorrere dall'applicazione della L. n. 296 del 2006, il termine ordinario di decadenza per la notifica degli accertamenti tributari locali è quinquennale e scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.
  • La contestazione fondata sul precedente termine triennale non è sufficiente quando l'accertamento ricade nella disciplina successiva all'abrogazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
  • Per valutare la tempestività dell'accertamento bisogna distinguere tra decadenza dell'ente dal potere di notificare l'atto e prescrizione del credito, oltre a verificare la data effettiva di notifica.

Testo integrale

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