Sentenza n. 1117/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2697/2025 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli il 7/5/2025, pubblicata il 27/05/2025 (procedimento n. 1196/2019 di R.G.), notificata a mezzo pec il 18 giugno 2025, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., non appellata e passata in giudicato, con la quale l'Agenzia del Demanio è stata condannata al pagamento - in favore del ricorrente - della somma di € 125,00 a titolo di spese vive e di € 5.000,00 per compensi professionali, “oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato, recante condanna dell'Agenzia del Demanio al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata in forma esecutiva il 18 giugno 2025. La sentenza aveva condannato l'Agenzia del Demanio al pagamento di euro 125,00 per spese vive e di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute. Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo. L'Agenzia si è costituita sostenendo di avere avviato attività propedeutiche all'adempimento, senza tuttavia documentare l'integrale pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha verificato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il giudizio di ottemperanza era ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che erano rispettati i termini processuali e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L'inerzia dell'Agenzia è stata qualificata come violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato. La mera predisposizione di attività propedeutiche all'adempimento non è stata ritenuta sufficiente, in assenza della prova dell'integrale pagamento. Il TAR ha quindi ordinato all'amministrazione di dare esatta, tempestiva e integrale esecuzione alla sentenza, pagando le somme dovute e i relativi accessori entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. La richiesta di nomina del commissario ad acta e di fissazione di una penale è stata riservata all'esito dell'eventuale ulteriore inottemperanza. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al giudizio camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e rileva quale presupposto temporale nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la decisione impone all'amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve provare l'integrale e concreto adempimento del giudicato; la mera dichiarazione di voler adempiere o la predisposizione di attività propedeutiche non equivalgono all'esecuzione dell'obbligo.
- L'inerzia dell'amministrazione nel pagamento delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato integra violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato e legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
- Per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere previamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; verificato tale decorso, il giudizio di ottemperanza può essere esercitato in presenza degli ulteriori presupposti.
- La nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo possono essere riservate dal giudice dell'ottemperanza alla verifica dell'eventuale persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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