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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19191 - Corte di Cassazione

Accertamento delle imposte - Competenze e poteri uffici - Ommessa dichiarazione - Accertamento d'ufficio - Presunzioni supersemplici - Ricostruzione della situazione reddituale complessiva - Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito per la determinazione dei profitti -Inversione dell'onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2002. L'Agenzia aveva ricostruito il reddito sulla base di quattro fatture, per complessivi 246.457 euro, ritenute relative a operazioni inesistenti e collegate all'ottenimento di un contributo pubblico. I ricorrenti contestavano l'utilizzo delle presunzioni supersemplici, la ricostruzione del reddito mediante tassazione dell'intero importo dei ricavi senza deduzione dei costi, la valutazione delle prove e l'efficacia dell'assoluzione penale. Sostenevano, inoltre, che il reddito imponibile dovesse corrispondere al risultato netto della gestione e non al profitto lordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato gli altri. Ha confermato che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, utilizzando presunzioni supersemplici e ponendo sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito. Tuttavia, ha stabilito che l'Ufficio deve comunque considerare, anche induttivamente o forfettariamente, i costi inerenti ai ricavi accertati, poiché la tassazione dell'intero ricavo determinerebbe l'imposizione del profitto lordo anziché del reddito netto, in contrasto con l'art. 53 Cost. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.

    L'accertamento d'ufficio consente all'Amministrazione di utilizzare qualsiasi elemento probatorio e anche presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina l'accertamento induttivo del reddito d'impresa.

    Anche nell'accertamento induttivo puro possono essere utilizzate presunzioni prive dei requisiti ordinari, ma la ricostruzione deve comunque rispettare il principio secondo cui va determinato il reddito netto, considerando i costi collegati ai ricavi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 56, 83 e 109

    Il reddito d'impresa è determinato come risultato netto della gestione, dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi.

    L'art. 109, che normalmente richiede l'imputazione dei costi al conto economico per la deduzione, non impedisce il riconoscimento induttivo dei costi nei casi di accertamento d'ufficio o induttivo puro.

  • Costituzione, art. 53

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La tassazione deve colpire il reddito effettivamente prodotto, ossia l'utile netto, e non il semplice ammontare lordo dei ricavi, quando esistono costi inerenti all'attività.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel caso di presunzioni supersemplici derivanti dall'omessa dichiarazione, l'Amministrazione deve fornire gli elementi posti a base dell'accertamento, mentre il contribuente deve dimostrare fatti contrari idonei a escludere o ridurre il reddito presunto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

    Il giudice tributario può attribuire rilevanza a presunzioni semplici che non sarebbero sufficienti, da sole, a fondare una condanna penale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    L'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    La regola riguarda l'IVA e dimostra la differenza rispetto alle imposte dirette: per l'IVA può rilevare l'importo della fattura anche se riferita a un'operazione inesistente, mentre ai fini delle imposte dirette non può presumersi automaticamente un reddito effettivo pari ai ricavi fittizi.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione amplia i poteri dell'Amministrazione finanziaria: l'Ufficio può ricostruire il reddito con presunzioni supersemplici, anche non dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
  • L'inversione dell'onere della prova non esonera l'Ufficio dal determinare correttamente il reddito: anche in un accertamento induttivo devono essere considerati i costi inerenti ai ricavi, almeno mediante una stima induttiva o forfettaria.
  • Non è legittimo tassare automaticamente l'intero ammontare dei ricavi come reddito d'impresa, perché ciò comporterebbe l'imposizione del profitto lordo anziché dell'utile netto e violerebbe il principio di capacità contributiva.
  • Il contribuente deve documentare tempestivamente costi, modalità di svolgimento dell'attività e ogni elemento idoneo a ridurre il reddito presunto; in mancanza, l'accertamento presuntivo può restare valido quanto all'esistenza del reddito, ma deve essere ricalcolato considerando i costi.
  • L'assoluzione penale, anche con formula piena, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario: la sentenza penale costituisce un elemento liberamente valutabile dal giudice tributario insieme agli altri indizi.
  • Nel caso di fatture ritenute fittizie, ai fini delle imposte dirette l'Amministrazione deve distinguere tra l'inesistenza dei ricavi documentati e l'eventuale vantaggio economico effettivamente conseguito, che può essere ricostruito presuntivamente ma non coincide necessariamente con l'intero importo fatturato.

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