Cassazione Penale, Sentenza n. 14349/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello che, riformando in parte il giudizio di primo grado, aveva dichiarato Michele Rossini colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo c) e di bancarotta semplice patrimoniale (capo d). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, con argomentazione apodittica e insufficiente prognosi di ravvedimento; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alla condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale: contestazione della valutazione dei dati di bilancio, della testimonianza del consulente tecnico e della valutazione dell'operazione di scissione societaria (presunta conforme formalmente ma, secondo la difesa, non depauperativa); 3) vizio di motivazione quanto alla condanna per bancarotta semplice patrimoniale per omissione di istanza di fallimento, sostenendo che la situazione di insolvenza non fosse percepibile in capo all'amministratore nei termini richiesti per la colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le doglianze sul difetto motivazionale relative al diniego della sospensione condizionale della pena e ha disposto la rinnovazione dell'esame da parte del giudice di merito sul punto. Ha inoltre dichiarato intervenuta, d'ufficio, l'estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice patrimoniale (capo d), disponendo l'annullamento senza rinvio di quel capo per prescrizione, senza effetti sulla pena principale. Ha invece rigettato le censure nel resto, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo c) e la pena principale di 2 anni di reclusione (non sospesa) con applicazione delle pene accessorie fallimentari; ha annullato con rinvio la determinazione del trattamento sanzionatorio accessorio affinché la Corte d'appello di Perugia ridetermini, se del caso, la durata delle pene accessorie. Ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto e a favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione e fissa i termini di impugnazione; parametro procedurale cui si è attenuto l'esame dei motivi.
art. 164, comma 1, cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena richiedendo la prognosi di ravvedimento; la Corte sottolinea che il giudice deve motivare adeguatamente il giudizio prognostico.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la motivazione del giudice in ordine alle circostanze; rilevante per la rinnovazione del trattamento sanzionatorio e per la rideterminazione delle pene accessorie.
artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 L.F. (Legge Fallimentare)
Norme penali in materia di bancarotta che qualificano le condotte omissive e dolose dell'amministratore; richiamate per configurare la bancarotta semplice e fraudolenta patrimoniale.
art. 219, comma 2, n. 1 L.F.
Rilevato in relazione all'aggravante della cosiddetta 'continuazione fallimentare'; la sentenza ha tenuto conto dell'entità complessiva della condotta nel calcolo delle attenuanti/aggravanti.
art. 2506 cod. civ.
Previsione civilistica di tutele per i creditori in caso di scissione societaria; la Corte osserva che tali tutele non sono sempre idonee ad escludere il pericolo per i creditori in presenza di depauperamento reale.
D.P.R. 115/2002, artt. 82 e 83
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulle modalità di liquidazione delle somme dovute; richiamate per la condanna alla rifusione delle spese della parte civile assistita dallo Stato.
Massime di principio
- La regolare formale dell'operazione societaria (es. scissione) non esclude la responsabilità penale se, nella sostanza, l'operazione depaupera il patrimonio della società debitrice lasciando ai creditori una sostanza attiva inefficace o difficilmente aggredibile.
- La responsabilità dell'amministratore per bancarotta può fondarsi sulla consapevolezza dello stato di insolvenza e sull'aver trasferito beni significativi alla beneficiaria disgiunta, specie se l'operazione lascia la scissa priva di beni utili alla soddisfazione dei creditori.
- I rimedi civilistici spettanti ai creditori nei confronti della società beneficiaria non sempre neutralizzano il pericolo per le ragioni dei creditori della società scissa; il giudice valuta l'effettiva percorribilità e l'utilità pratica di tali tutele.
- L'omessa promozione delle procedure concorsuali da parte dell'amministratore, quando sia consapevole dell'insolvenza o delle condizioni che la rendono imminente, può integrare la fattispecie di bancarotta semplice per colpa grave se l'inerzia aggrava il dissesto.
- In Cassazione il sindacato sul travisamento della prova dichiarativa è molto limitato: la censura deve dimostrare una palese e non contestabile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello utilizzato dal giudice, senza possibilità di rinnovare la valutazione di merito.
- Nel motivare il diniego della sospensione condizionale della pena il giudice deve fornire una motivazione specifica e adeguata della prognosi di ravvedimento, non limitandosi a enunciare la gravità degli illeciti commessi; le risultanze positive (es. casellario vuoto) vanno comunque valutate.
- La prescrizione estingue il reato anche se connesso ad altri capi non estinti; la dichiarazione di prescrizione comporta l'annullamento del capo interessato senza rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14060/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14062/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14063/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14065/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14066/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14071/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →