Sentenza del 20/07/2016 n. 14905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento TARSU relativo agli anni 2005 e 2006, sostenendo: 1) che il Comune non avesse provato l'esistenza del presupposto impositivo, ossia l'occupazione o detenzione di locali idonei a produrre rifiuti; 2) che la mancata risposta al questionario fosse dipesa dal mancato invio dello stesso, poiché la raccomandata avrebbe contenuto soltanto fogli bianchi; 3) che fosse stata violata la procedura prevista dall'art. 72 del D.lgs. 507/1993. La società contestava inoltre che l'indicazione dell'immobile quale sede legale potesse dimostrare effettivamente l'occupazione o detenzione dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assolto dal Comune l'onere probatorio, poiché l'immobile tassato risultava essere la sede della società. Da tale circostanza può presumersi l'occupazione o almeno la detenzione dell'immobile, mentre spettava alla contribuente dimostrare che si trattasse di un mero recapito formale, che l'immobile non fosse utilizzato o che la tassa fosse stata pagata da altro soggetto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non contestava adeguatamente la motivazione della CTR, secondo cui la società avrebbe comunque potuto fornire in giudizio i chiarimenti richiesti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e novità, non risultando che la questione relativa alla procedura dell'art. 72 fosse stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
D.lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 1
La tassa è dovuta per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla norma.
Il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione di locali o aree potenzialmente produttivi di rifiuti. L'indicazione di un immobile come sede legale consente di presumere la detenzione da parte della società, salvo prova contraria del contribuente.
D.lgs. n. 507/1993, art. 72
Le contestazioni relative al mancato rispetto della procedura di accertamento devono essere sollevate tempestivamente nei giudizi di merito e adeguatamente documentate. Non possono essere proposte per la prima volta in cassazione senza indicare e trascrivere l'atto processuale precedente in cui erano state formulate.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi contesta il diritto o invoca un'eccezione deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso concreto, il Comune ha provato il collegamento tra società e immobile, mentre spettava alla società dimostrare il carattere meramente formale della sede o l'assenza di detenzione.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni possono fondarsi su fatti noti e devono essere gravi, precise e concordanti. La sede legale presso l'immobile costituisce un elemento presuntivo della disponibilità o detenzione dello stesso, superabile mediante prova contraria.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare specificamente la violazione di legge o il vizio motivazionale e confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere iniziale dimostrando che il contribuente risulta collegato all'immobile, ad esempio quale sede legale o operativa.
- La registrazione di un immobile come sede legale può generare una presunzione di occupazione o detenzione, ma il contribuente può superarla provando che si trattava di un recapito soltanto formale, che l'immobile era inutilizzabile o che era detenuto da altro soggetto.
- Le eccezioni relative alla procedura di accertamento devono essere dedotte già davanti ai giudici di merito; in cassazione non è normalmente possibile introdurre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto.
- Un motivo di impugnazione deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a fondamento della decisione contestata. Se non confuta specificamente la motivazione del giudice, può essere dichiarato inammissibile.
- In cassazione vale il principio di autosufficienza: chi deduce che una questione sia stata già proposta deve indicare l'atto processuale in cui l'ha formulata e riportarne il contenuto essenziale.
- Anche se il contribuente contesta il mancato ricevimento di un questionario, la contestazione può risultare irrilevante se egli aveva comunque la possibilità di fornire in giudizio i chiarimenti e la documentazione necessari.
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