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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10530/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal transito di un ex appartenente al Contingente di Mare della Guardia di Finanza, dichiarato inidoneo al servizio di istituto e poi inquadrato nei ruoli civili del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso una Ragioneria territoriale, con decorrenza giuridica ed economica dal 9 gennaio 2012. Il dipendente chiedeva che, nel nuovo inquadramento, gli fosse riconosciuto il medesimo trattamento economico già percepito in ambito militare, mediante corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.I. 18 aprile 2002; in subordine invocava l'istituto del "trascinamento" per mantenere anche nel nuovo rapporto civile l'importo dell'indennità di imbarco. La Corte d'appello aveva escluso che l'indennità di imbarco potesse essere compresa tra le voci retributive fisse e continuative rilevanti ai fini dell'assegno ad personam, ritenendola emolumento accessorio legato all'effettiva presenza a bordo e comunque istituto non estensibile ai ruoli civili. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione dell'art. 4, comma 3, D.I. 18 aprile 2002, per avere la Corte territoriale travisato l'oggetto della domanda e negato che l'indennità di imbarco dovesse essere computata come componente fissa e continuativa del trattamento economico in godimento; 2) violazione della medesima disposizione per avere limitato l'istituto del trascinamento al solo personale militare, quando invece esso dovrebbe conservare l'importo dell'indennità anche dopo l'assegnazione a funzioni prive del relativo presupposto; 3) censura sulle spese, formulate come conseguenza dell'auspicato accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato l'art. 4, comma 3, D.I. 18 aprile 2002 nel senso che, per il personale militare dichiarato inidoneo e transitato nei ruoli civili, il trattamento economico da salvaguardare comprende solo le voci fisse e continuative, non potendovi rientrare l'indennità di imbarco, che ha natura accessoria e presuppone l'effettiva presenza a bordo. Ha inoltre affermato che l'istituto del trascinamento è proprio del personale militare e non è estensibile al personale transitato nei ruoli civili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto solo come conseguenza dell'accoglimento dei precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, D.I. 18 aprile 2002

    nel transito del personale militare dichiarato inidoneo ai ruoli civili, il trattamento economico da mantenere è limitato alle voci retributive fisse e continuative; l'indennità di imbarco non vi rientra perché accessoria e legata all'effettivo imbarco

  • art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394/1995

    prevede l'istituto del trascinamento quale protezione economica per il personale militare che mantenga l'indennità anche quando non ricorrano più le condizioni di fruizione; la Corte lo considera non estensibile ai transitati nei ruoli civili

  • art. 4 della legge n. 78/1983

    riconosce l'indennità di imbarco agli ufficiali e sottufficiali imbarcati e ne evidenzia il collegamento con l'effettiva presenza a bordo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima l'obbligo per il ricorrente soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel transito del personale militare in ruoli civili, la salvaguardia economica prevista dalla disciplina speciale riguarda soltanto le voci di trattamento economico aventi carattere fisso e continuativo, restando escluse le indennità accessorie collegate a specifiche condizioni operative.
  • L'indennità di imbarco non integra una componente stabile della retribuzione, poiché remunera un disagio connesso all'effettivo imbarco e spetta solo in presenza del relativo presupposto fattuale.
  • L'istituto del trascinamento, quale meccanismo di conservazione di determinate indennità operative, ha portata limitata al personale militare e non può essere esteso, in assenza di previsione espressa, al dipendente transitato nei ruoli civili.
  • Le censure sulle spese di lite che dipendono integralmente dall'accoglimento dei motivi principali sono inammissibili quando tali motivi siano rigettati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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