Sentenza n. 4084/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di valutazione della carriera universitaria e ordinato all’Università di verificare i crediti dello studente e di pubblicare il bando per l’iscrizione ad anni successivi al primo
Esito
Favorevole al ricorrente (università appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente aveva chiesto di essere ammesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anche come ripetente o in sovrannumero, mediante iscrizione a un anno successivo al primo, deducendo la disponibilità di posti per gli anni accademici 2020-2021 o 2021-2022. L’Università aveva respinto la richiesta rilevando che, per l’anno accademico 2020-2021, era stato pubblicato un avviso soltanto per il corso di Odontoiatria e Protesi dentaria e non per Medicina e Chirurgia. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo non adeguatamente contestata dall’Università la disponibilità di posti e aveva ordinato la valutazione della carriera e la pubblicazione del bando. L’Università ha appellato deducendo: violazione e falsa applicazione dei punti 12 e 13 dell’allegato 2 al D.M. n. 218/2020; necessità della previa e concreta disponibilità di posti quale presupposto dell’iscrizione ad anni successivi al primo; erronea applicazione del principio di non contestazione da parte del TAR; esistenza di un numero complessivo di iscritti superiore all’offerta formativa, tale da escludere la disponibilità effettiva di posti, nonostante la presenza di alcune disponibilità riferite a singoli anni; autonomia dell’Ateneo nel valutare la sostenibilità didattica, organizzativa e professionalizzante di ulteriori iscrizioni; sopravvenuta carenza di interesse dello studente, che non aveva partecipato alla successiva selezione bandita per l’anno accademico 2022-2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto assorbibile la questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorso originario era comunque infondato. La controversia ruotava sulla disponibilità di posti per l’iscrizione ad anni successivi al primo. Secondo il Collegio, tale iscrizione non dipende soltanto dalla programmazione nazionale o dall’offerta formativa originaria, ma richiede la disponibilità nuova e autonoma di posti effettivamente venutisi a determinare; in assenza di tale disponibilità non sussiste l’obbligo dell’Ateneo di pubblicare un avviso. Il TAR aveva erroneamente ritenuto provata la disponibilità dei posti mediante il principio di non contestazione, valorizzando la costituzione meramente formale dell’Università. Nel processo amministrativo, invece, il principio dispositivo è temperato dal metodo acquisitivo, particolarmente rilevante quando sono coinvolti interessi legittimi e sussiste uno squilibrio informativo tra privato e amministrazione. Il giudice può quindi acquisire d’ufficio gli elementi necessari anche in appello. Inoltre, quando è impugnato un provvedimento autoritativo, l’omessa reiterazione o contestazione espressa, nelle difese processuali, dei fatti posti a fondamento del provvedimento non determina di regola non contestazione, poiché il provvedimento stesso contiene già una ricostruzione dei fatti contrapposta a quella prospettata dal ricorrente. La relazione istruttoria depositata dall’Università ha attestato che il numero complessivo degli studenti iscritti eccedeva significativamente l’offerta formativa e che le eventuali disponibilità riferite a singoli anni non erano fungibili, in ragione delle specifiche esigenze didattiche e di tirocinio. Pertanto, non risultando una disponibilità effettiva di posti, non era dovuta la pubblicazione dell’avviso né la valutazione della carriera ai fini dell’iscrizione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.M. n. 218 del 16 giugno 2020, allegato 2, punti 12 e 13
Disciplina le fasi della procedura per l’iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato, subordinandola alla ricognizione della disponibilità di posti, alla pubblicazione dell’avviso e alla successiva valutazione delle carriere.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il principio di non contestazione non può essere applicato automaticamente quando la controversia riguarda interessi legittimi e il provvedimento impugnato si fonda su fatti contrapposti a quelli allegati dal ricorrente; il principio dispositivo deve essere temperato dal metodo acquisitivo.
artt. 63-65 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di acquisire d’ufficio gli elementi istruttori necessari a colmare lacune probatorie, anche in appello, soprattutto nei giudizi su interessi legittimi.
art. 55, comma 12, c.p.a.
Ha consentito al Collegio, nella fase cautelare, di ordinare all’Università il deposito di una relazione istruttoria sulla disponibilità dei posti.
art. 98 c.p.a.
Ha costituito la base per l’istanza cautelare proposta dall’Università contro l’esecutività della sentenza di primo grado.
art. 115 c.p.c.
Richiamato quale fondamento generale del principio di non contestazione, la cui applicazione è stata ritenuta non corretta dal TAR nel caso concreto.
Massime di principio
- L’iscrizione a un anno successivo al primo di un corso di laurea a numero programmato presuppone la disponibilità effettiva, nuova e autonoma di posti per il relativo anno di corso; in assenza di tale presupposto l’Ateneo non è tenuto a pubblicare un avviso né a esaminare le singole richieste di trasferimento o abbreviazione di corso.
- La pubblicazione dell’avviso per l’iscrizione ad anni successivi al primo può essere disposta soltanto all’esito della ricognizione della disponibilità dei posti e costituisce una decisione rimessa all’Ateneo, il quale deve considerare anche la propria concreta capacità didattica, organizzativa e professionalizzante.
- Nel processo amministrativo relativo a interessi legittimi, il principio dispositivo è temperato dal metodo acquisitivo: il giudice può acquisire d’ufficio, anche in appello, gli elementi istruttori necessari per verificare fatti decisivi rimasti controversi o non adeguatamente documentati.
- Quando è impugnato un provvedimento autoritativo, l’omessa contestazione processuale da parte dell’amministrazione dei fatti allegati dal ricorrente non determina di regola non contestazione se tali fatti sono incompatibili con la ricostruzione posta a base del provvedimento impugnato.
- La disponibilità di posti riferita a un singolo anno di corso non implica necessariamente la possibilità di procedere all’iscrizione, se l’Ateneo dimostra che le disponibilità non sono fungibili e che il numero complessivo degli iscritti eccede l’offerta formativa sostenibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →