Sentenza del 22/07/2015 n. 15394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di definire, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, l'iscrizione a ruolo relativa all'omesso versamento di ritenute alla fonte per l'anno 1993, effettuata mediante liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorrente sosteneva che il ruolo potesse essere equiparato a un avviso di irrogazione delle sanzioni, a un altro atto di imposizione o a un avviso di accertamento, e contestava inoltre l'omessa pronuncia della CTR sulla buona fede e sulla scusabilità dell'errore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito la questione della definibilità del ruolo. I primi due motivi non rispettavano l'art. 366-bis c.p.c., perché i quesiti di diritto erano generici e astratti, privi di una chiara correlazione con la fattispecie concreta. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: denunciavano omessa pronuncia richiamando impropriamente i nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., anziché il n. 4, e mancavano sia del quesito di diritto sia dell'illustrazione richiesta per il vizio motivazionale. G.S. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, nel cui ambito era stata effettuata l'iscrizione a ruolo contestata.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a)
Prevedeva la definibilità di determinate liti fiscali pendenti; il ricorrente sosteneva che il ruolo rientrasse tra gli atti definibili, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale tesi per l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16, comma 2, e 17, comma 3
Norme richiamate dal ricorrente per sostenere l'equiparazione del ruolo, in assenza di un autonomo atto di contestazione, a un avviso di irrogazione delle sanzioni.
art. 366-bis c.p.c.
Imponeva, ratione temporis, la formulazione di un quesito di diritto specifico e pertinente e, per il vizio motivazionale, di un'adeguata illustrazione. La violazione di tali requisiti ha comportato l'inammissibilità dei motivi.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha rilevato l'erroneo inquadramento delle censure di omessa pronuncia nei nn. 3 e 5, mentre tale vizio avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi del n. 4, quale nullità della sentenza per error in procedendo.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Richiamato dal contribuente in relazione alla buona fede e alla tutela dell'affidamento, ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 8 e 62
Richiamati rispettivamente in tema di errore scusabile e di ricorso per cassazione nel processo tributario; le relative censure non sono state esaminate perché formulate in modo processualmente inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione tributario, i quesiti di diritto devono essere specifici, collegati ai fatti della controversia e formulati in modo da consentire l'enunciazione di una regola applicabile anche a casi analoghi; quesiti generici o meramente teorici comportano l'inammissibilità.
- Quando si denuncia omessa pronuncia, il vizio deve essere correttamente ricondotto alla nullità della sentenza per error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; il richiamo a disposizioni diverse può rendere la censura inammissibile.
- La denuncia del vizio motivazionale richiede una specifica illustrazione dell'omesso esame o dell'insufficienza della motivazione, non essendo sufficiente affermare genericamente che il giudice non si è pronunciato.
- La Corte di cassazione può arrestarsi alle questioni di ammissibilità e non esaminare il merito della pretesa fiscale, anche quando la questione sostanziale potrebbe essere rilevante.
- Prima di discutere se un ruolo o un atto automatizzato sia definibile mediante strumenti agevolativi o condonistici, occorre verificare con particolare attenzione la corretta qualificazione dell'atto e il rispetto dei requisiti formali e processuali del ricorso.
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