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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16958 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 2003. L'accertamento riguardava l'IRPEF personale di R.A., quale presunto socio di una società di fatto con C.O. e V.G., nonché l'IVA e l'IRAP dovute in relazione alle società Co.E. s.r.l. e S. s.r.l., ritenute società-schermo coinvolte in una frode carosello intracomunitaria. L'Amministrazione ha denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 654 c.p.p. sull'efficacia del giudicato penale nel processo tributario e, dall'altro, l'omessa o insufficiente motivazione sulla valutazione degli elementi indiziari contenuti nel processo verbale della Guardia di Finanza. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che la controversia coinvolgeva necessariamente anche gli altri presunti soci e soggetti interessati ai rapporti societari e tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso di R.A., perché non era stata provata la perfezione della notificazione mediante deposito dell'avviso di ricevimento e, comunque, la notificazione risultava tardiva. Nel merito, non ha esaminato i due motivi dell'Agenzia, poiché ha rilevato la violazione del litisconsorzio necessario originario: la causa avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella presunta società di fatto e nelle obbligazioni tributarie contestate. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e decida nuovamente anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    Richiamato come fondamento dell'accertamento nei confronti del contribuente ritenuto socio o comunque obbligato per le imposte dovute da società interposte o da soggetti diversi formalmente indicati.

  • Art. 654 c.p.p.

    La Corte evidenzia che l'efficacia vincolante extrapenale richiede una sentenza penale irrevocabile pronunciata all'esito del dibattimento, con partecipazione del soggetto interessato. Un'archiviazione o una richiesta di archiviazione non costituiscono giudicato penale vincolante nel processo tributario.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Sono le disposizioni processuali invocate dall'Agenzia per denunciare, rispettivamente, la violazione di legge e l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo.

  • Art. 369 c.p.c., comma 1

    Richiamato in relazione al termine per la notificazione e il deposito del controricorso, ritenuto inammissibile per mancata prova del perfezionamento e per tardività.

  • Art. 383 c.p.c., comma 3

    Consente alla Corte di cassazione, rilevata la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, di rinviare la causa al giudice di primo grado.

  • Art. 385 c.p.c., comma 3

    Richiamato per rimettere al giudice del rinvio la decisione sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.

  • Principio del litisconsorzio necessario originario

    Quando l'accertamento riguarda unitariamente una società di persone o di fatto e i suoi soci, oppure la stessa composizione del gruppo sociale, tutti i soggetti coinvolti devono partecipare al medesimo giudizio. La loro mancata partecipazione determina la nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Se un accertamento tributario riguarda una società di persone o di fatto e incide necessariamente sulla posizione fiscale di tutti i soci, il giudizio deve coinvolgere tutti i soggetti interessati; non è sufficiente citare soltanto uno di essi.
  • La verifica del litisconsorzio necessario si compie sulla base del contenuto dell'avviso di accertamento e delle pretese formulate, senza anticipare la valutazione di merito sull'effettiva esistenza della società di fatto.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la nullità dell'intero giudizio e delle sentenze, con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e una nuova decisione.
  • Un'archiviazione penale o una richiesta di archiviazione non vincolano il giudice tributario come giudicato penale; gli stessi fatti possono comunque essere autonomamente valutati in sede fiscale come elementi indiziari.
  • La notificazione del controricorso deve essere tempestiva e deve essere documentato il suo perfezionamento; in mancanza della prova, il controricorso può essere dichiarato inammissibile.

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