Cassazione Civile, Ordinanza n. 02539/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite origina da un giudizio promosso da due creditori per far dichiarare simulata la convenzione con cui un debitore, nell’ambito di una separazione personale, aveva trasferito alla moglie la quota indivisa di alcuni immobili. I creditori sostenevano che l’atto fosse solo apparente e finalizzato a sottrarre il patrimonio all’aggressione esecutiva, rilevando l’esistenza di ingenti esposizioni debitorie del disponente, la mancanza di prova della pretesa causa dell’attribuzione (asserito pagamento di un debito verso il suocero, poi ceduto alla figlia), la mancanza di data certa delle scritture prodotte e una serie di indizi convergenti. La convenuta-acquirente ha impugnato la decisione di merito deducendo: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancato riconoscimento come fatti non contestati della ricognizione di debito del disponente verso il suocero e della cessione del credito alla figlia; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte delle attrici, dell’accordo simulatorio; 3) omesso esame/insufficiente motivazione su fatti decisivi, lamentando che il giudice non avrebbe valorizzato gli elementi istruttori e la propria comparizione all’interrogatorio formale. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la censura tendeva in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito delle prove e che, in tema di simulazione assoluta dedotta da terzi, la prova può essere desunta anche da elementi presuntivi valutati globalmente; ha inoltre ribadito che il difetto di contestazione non impedisce al giudice di accertare l’inesistenza del fatto allegato se essa emerge dagli atti, e che la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando l’onere della prova venga invertito, non quando si contesti la valutazione delle prove. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di simulazione e ponendo le spese a carico della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della parte acquirente, confermando la sentenza d’appello che aveva respinto l’impugnazione contro la decisione di primo grado di declaratoria di simulazione dell’atto di trasferimento immobiliare. Ha escluso la sussistenza del vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., qualificando le doglianze come contestazioni di merito sulla valutazione delle prove. Ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la natura solo apparente del trasferimento e circa l’assenza di prova della causa dichiarata dell’atto. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il difetto di contestazione rende pacifico il fatto solo se si tratta di circostanze conosciute dalla parte; il giudice può comunque accertare l’inesistenza del fatto allegato se questa emerge dalle risultanze di causa. La norma non impone una conformazione meccanica alle allegazioni di parte.
art. 116 c.p.c.
Il giudice civile valuta liberamente le prove, salvo quelle legali; può attribuire valore preminente ad alcune risultanze e ritenere implicitamente recessive le altre.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se l’onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si censura la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 2702 c.c.
La scrittura privata fa prova della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma non del contenuto né della data, che restano liberamente apprezzabili dal giudice in concorso con gli altri elementi di prova.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammesso per il mero dissenso sulla valutazione degli elementi istruttori.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se è apparente, perplessa o contraddittoria, non per il solo difetto di sufficienza.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Nel caso concreto la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In tema di simulazione assoluta dedotta da terzi creditori, la prova dell’accordo simulatorio può essere desunta anche da indizi convergenti, valutati non solo singolarmente ma nella loro complessiva convergenza.
- La mancanza di contestazione non vincola in modo assoluto il giudice quando il fatto allegato risulti smentito o non confermato dalle emergenze istruttorie complessive.
- La scrittura privata prova la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma non il contenuto storico-giuridico del rapporto né la data, che possono essere liberamente apprezzati dal giudice.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non può essere invocata per contestare il modo in cui le prove sono state valutate.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o la motivazione meramente apparente.
- Nella simulazione, la causa concreta dichiarata dalle parti può assumere rilievo indiziario: se la causa addotta non risulta provata e il contesto fattuale depone per una finalità diversa, il giudice può accertare la natura solo apparente dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →