Ordinanza n. 180/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento previa adozione di misure cautelare: a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- notificata in data -OMISSIS-, del Comune di Crotone, con cui si ordina “al sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- e residente in via -OMISSIS- ed al sig. -OMISSIS-, (c.f. -OMISSIS-), nato a -OMISSIS- 1. in qualità di eredi (figli) del sig. -OMISSIS-, di provvedere a proprie cure e spese, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, ad avviare ogni utile intervento finalizzato all’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario sopra descritto e accertato dalla Polizia Locale, mediante la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell’intera area per ripristino delle condizioni igienico-sanitarie del sito”; 2. di trasmettere al Comune di Crotone – Settore 3 – Servizi Finanziari, Patrimonio e Ambiente, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, corredata di opportuno materiale fotografico e della documentazione dei relativi formulari di smaltimento rifiuti al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo”; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti e bonifica dell’area per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie
Esito
Favorevole al ricorrente (erede destinatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, l’ordinanza con cui il Comune di Crotone gli aveva imposto, quale erede del precedente proprietario o responsabile indicato nell’atto, di avviare entro quindici giorni gli interventi necessari alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’intera area, nonché di documentarne l’esecuzione. A sostegno della domanda cautelare è stata prodotta documentazione attestante la rinuncia del ricorrente all’eredità. Il Tribunale ha inoltre rilevato la mancata partecipazione procedimentale del ricorrente, ritenendo che il contraddittorio amministrativo avrebbe potuto condurre l’amministrazione a una diversa determinazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente la sospensione definitiva dell’ordinanza, ma imponendo al Comune di procedere al riesame del provvedimento alla luce della documentazione relativa alla rinuncia all’eredità. Il riesame deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, o dalla sua notificazione a cura dell’interessato se anteriore. La misura è stata giustificata dalla possibile incidenza della rinuncia all’eredità sulla riferibilità dell’obbligo imposto e dalla mancata partecipazione del ricorrente al procedimento, che avrebbe potuto determinare un diverso esito già in sede amministrativa. Il giudizio di merito è stato fissato all’8 luglio 2026. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto ha consentito l’adozione di una misura cautelare conformata all’obbligo dell’amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento, insieme alla normativa europea, dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda nei limiti dell’obbligo dell’amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato, quando la documentazione prodotta dal ricorrente evidenzi fatti potenzialmente decisivi non adeguatamente considerati dall’amministrazione.
- La documentata rinuncia all’eredità costituisce un elemento rilevante ai fini del riesame di un’ordinanza comunale che imponga agli eredi obblighi di rimozione dei rifiuti e bonifica di un’area.
- La mancata partecipazione dell’interessato al procedimento, quando abbia impedito il confronto su circostanze potenzialmente idonee a orientare diversamente la decisione, può giustificare una misura cautelare di riesame e non la mera conferma dell’atto impugnato.
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