Sentenza n. 2255/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale rep. QC/3075/2024, prot. QC/82634/2024 del 17.12.2024 del Comune di Roma Capitale, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile confiscato di proprietà di Roma Capitale, sito appunto in Roma, alla via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27.4.2025: della determina dirigenziale del Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche Abitative di Roma Capitale rep. QC/223/2025 e prot. QC/8007/2025 del 30.1.2025, relativa alla proposta di aggiudicazione dell’immobile controverso all’Associazione Psyplus ETS, sottoposta all’approvazione della Giunta Capitolina con comunicazione del 4.2.2025; nonché del verbale prot. 6904 del 28.1.2025 con cui il predetto Dipartimento ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione pervenute ai fini della conseguente valutazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13.11.2025: della deliberazione della Giunta Capitolina n. 237 del 7.8.2025, con cui si è disposta la “autorizzazione alla sottoscrizione della concessione d'uso dell'immobile di proprietà di Roma Capitale sito in Roma, in Via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche”; nonché della determinazione Dirigenziale del Dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale rep. QC/2628/2025 del 17.9.2025, avente ad oggetto “approvazione dello schema di provvedimento di concessione a favore dell’Associazione PSYPLUS ETS (c.f. 97662640586) per l’uso dell’immobile di proprietà di Roma Capitale sito in Roma, in Via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche”; nonché, ancora, dello schema di provvedimento di concessione, allegato alla suddetta determinazione dirigenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3.1.2026: del provvedimento di concessione Rep. n. 115396 del 28.10.2025 rilasciato in favore dell’Associazione PsyPlus ETS per l’uso dell’immobile controverso; nonché del verbale di consegna prot.QC147244 del 9.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico e successivi atti di assegnazione e concessione dell’immobile confiscato sito in Roma, via Costanzo Casana n. 195, destinato a unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenze patologiche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato l’avviso pubblico approvato da Roma Capitale e, con tre ricorsi per motivi aggiunti, gli atti successivi della procedura: proposta di aggiudicazione all’associazione individuata, verbale di apertura delle buste, deliberazione della Giunta Capitolina, determinazioni dirigenziali di approvazione dello schema di concessione, provvedimento di concessione e verbale di consegna. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e conseguente mancata partecipazione del condominio e dei condòmini. Il secondo motivo denunciava la violazione del d.lgs. 159/2011, del Regolamento di Roma Capitale sull’utilizzo degli immobili per finalità d’interesse generale e dei principi di motivazione, istruttoria, ragionevolezza e proporzionalità: secondo il ricorrente, gli atti non avrebbero dato conto della confisca, del trasferimento del bene al patrimonio comunale, delle destinazioni alternative astrattamente possibili, delle ragioni della scelta e della compatibilità del progetto con l’immobile e con il contesto condominiale. I motivi aggiunti contestavano inoltre l’insufficiente valutazione della proposta progettuale, la sua genericità, l’asserita inidoneità dell’appartamento a ospitare il numero di persone indicato e l’omessa verifica dei profili urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 1117 e seguenti c.c. e del regolamento condominiale, sostenendo che la destinazione dell’immobile a progetto socio-assistenziale fosse incompatibile con l’uso esclusivamente abitativo e con i divieti relativi a sanatori, cliniche, ambulatori e attività idonee a turbare la tranquillità, la sicurezza, l’igiene e il decoro dell’edificio. Con i secondi motivi aggiunti il condominio lamentava anche l’assenza di clausole idonee a garantire la pacifica convivenza e il mancato richiamo al regolamento condominiale, nonché la violazione dell’art. 71 d.lgs. 117/2017 e dell’art. 11 del regolamento capitolino.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e tutti e tre i ricorsi per motivi aggiunti, compensando le spese. Ha ritenuto infondata la censura partecipativa perché la confisca definitiva e il successivo trasferimento del bene al patrimonio indisponibile comunale imprimono all’immobile una destinazione pubblicistica e impongono all’amministrazione di procedere alla sua destinazione sociale; applicando l’art. 21-octies l. 241/1990, ha quindi considerato irrilevante l’omessa comunicazione di avvio, poiché il contenuto dell’azione amministrativa non avrebbe potuto essere diverso. Ha inoltre rilevato che il Regolamento capitolino n. 104/2022, non impugnato, prevede espressamente l’utilizzo dei beni confiscati per finalità sociali e abitative, comprese l’assistenza temporanea, l’emergenza abitativa e il co-housing sociale. La scelta di assegnare l’immobile all’associazione individuata è stata ritenuta coerente con tali finalità, anche alla luce dello statuto dell’ente e della procedura di trasferimento del bene al patrimonio indisponibile del Comune; i relativi decreti dell’Agenzia nazionale non erano stati specificamente impugnati e la clausola generica riferita a ogni atto presupposto o connesso non è stata considerata idonea a estendere l’oggetto del giudizio. Il TAR ha escluso anche l’incompatibilità tra il progetto Housing Plus e la destinazione condominiale. Il progetto, volto a fornire abitazione e supporto psicosociale, terapeutico e di integrazione con i servizi territoriali, non è stato ritenuto assimilabile a un sanatorio, a una clinica o ad altra struttura espressamente vietata dal regolamento condominiale. Le limitazioni alle facoltà di godimento della proprietà esclusiva devono risultare da clausole chiare e non possono essere interpretate estensivamente; inoltre, il condominio non ha provato la natura contrattuale e l’opponibilità ai terzi delle restrizioni invocate. Il mero timore di disturbo o di invivibilità non è stato ritenuto sufficiente. Il giudice ha valorizzato anche le clausole della concessione relative al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, alla manleva del Comune e alla possibilità di revoca o decadenza in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamenti della situazione di fatto o gravi violazioni di legge.
Norme richiamate
art. 48, comma 3, lett. c), d.lgs. 159/2011
I beni confiscati in via definitiva possono essere “trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito”.
La disposizione consente il trasferimento dei beni confiscati al patrimonio indisponibile del Comune per finalità sociali e costituisce il fondamento pubblicistico della destinazione dell’immobile.
artt. 47 e 48 d.lgs. 159/2011
Disciplinano il procedimento di destinazione e trasferimento dei beni confiscati; nel caso concreto i relativi atti di trasferimento non sono stati specificamente impugnati.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato applicato alla destinazione pubblicistica del bene confiscato.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dal condominio, ma ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
art. 39 del Regolamento di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104/2022
I beni confiscati sono assegnati a titolo gratuito ai soggetti di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Prevede l’assegnazione dei beni confiscati ai soggetti individuati dalla disciplina antimafia e, per determinate ipotesi, la preferenza per associazioni, comunità o enti operanti nel recupero delle dipendenze.
art. 33 del Regolamento di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104/2022
I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (...) sono utilizzati per fini sociali o istituzionali (...) o impiegati a uso abitativo.
Legittima l’utilizzo abitativo dei beni confiscati, anche mediante progetti di assistenza temporanea, emergenza abitativa e co-housing sociale.
art. 1138 c.c.
Il regolamento condominiale disciplina l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, il decoro e l’amministrazione; eventuali limitazioni della proprietà esclusiva devono essere valutate secondo la loro specifica formulazione.
art. 71 d.lgs. 117/2017
È stato invocato dal ricorrente in relazione all’utilizzo dell’immobile da parte dell’ente del Terzo settore, ma la censura non è stata ritenuta idonea a superare la legittimità della destinazione abitativa e sociale.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La previsione della revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento imprevedibile della situazione di fatto è stata valorizzata quale garanzia di controllo successivo sull’utilizzo dell’immobile.
Massime di principio
- La confisca definitiva imprime al bene una destinazione rigidamente pubblicistica e lo assoggetta al regime dei beni del patrimonio indisponibile; la successiva scelta della destinazione sociale o istituzionale costituisce esercizio del potere amministrativo di destinazione del bene confiscato.
- Quando l’azione amministrativa costituisce attuazione necessitata della confisca definitiva e della conseguente acquisizione del bene al patrimonio pubblico, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta annullamento se, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; ciò vale a maggior ragione nei confronti di soggetti privi di una pregressa posizione dominicale sul bene.
- Un regolamento comunale non impugnato che preveda l’utilizzo dei beni confiscati per finalità sociali e abitative costituisce il parametro immediato di legittimità dell’avviso e della concessione adottati in attuazione di tali finalità.
- Le clausole del regolamento condominiale che limitano l’uso delle proprietà esclusive devono esprimere in modo chiaro e inequivocabile il divieto e non possono essere interpretate estensivamente; un progetto abitativo con supporto sociale e psicologico non è automaticamente assimilabile alle strutture sanitarie o assistenziali espressamente vietate.
- La mera prospettazione di possibili disturbi o di una futura incompatibilità con la quiete condominiale non è sufficiente a invalidare una concessione pubblica destinata a finalità sociali, in assenza di prova concreta dell’effettiva lesione delle regole condominiali o della sicurezza, igiene e vivibilità dell’edificio.
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