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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 411/2023 in data 27 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 411/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 411/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 9 luglio 2025 e la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma il 18 luglio 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inottemperanza. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, l’obbligo conformativo gravante sul Ministero e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha considerato altresì decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; nel caso concreto tale termine è stato ritenuto decorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’inadempimento, consentono di ritenere comprovata l’inottemperanza dedotta dal ricorrente.
  • Per le Amministrazioni dello Stato, l’esperimento dell’azione di ottemperanza presuppone anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente della stessa Amministrazione debitrice, già inserito nella relativa struttura, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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