Cassazione Penale, Sentenza n. 3703/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura di illogicità della motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità nella realizzazione dell'opera abusiva — la ricorrente affermava di essere stata passiva, che i lavori erano stati commissionati e seguiti dal coniuge e che la sola veste di proprietaria non poteva provare partecipazione morale al reato; (2) errata applicazione delle norme sulla sospensione della prescrizione (art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 157 cod. pen.), sostenendo che la sospensione del termine non era applicabile per l'intero periodo calcolato dalla Corte d'appello e che pertanto la contravvenzione contestata (capo A) si era estinta per prescrizione prima della sentenza di appello. In memoria è stata inoltre sollevata questione relativa all'art. 165 cod. pen. circa la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, ma tale doglianza è stata considerata nuova e assorbita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A (contravvenzione edilizia) perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della pena relativa e dell'ordine di demolizione nonché della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile (non era una doglianza di illogicità manifesta della motivazione ma una diversa rilettura delle prove): perciò è divenuta definitiva la condanna per il reato di violazione di sigilli (capo B, delitto), e la Corte ha rideterminato la pena eliminando l'aumento per la continuazione con il reato estinto (senza rinvio), come consentito dall'art. 620 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c)
Norma impiegata per qualificare il fatto come abusivo (costruzione in assenza di permesso di costruire); la condanna per la contravvenzione di cui al capo A era fondata su questa disposizione, ma il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione
codice penale, art. 349, commi 1 e 2
Norma che punisce la violazione di sigilli; la condanna per il capo B (delitto) è stata confermata e divenuta definitiva
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
La Corte ricorda l'interpretazione delle Sezioni Unite: la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 opera solo se il procedimento ha subito effettiva stasi per le misure anti-COVID (udienza fissata tra 9 marzo e 11 maggio 2020 o altra causa che dimostri la stasi). Nel caso concreto non si è verificata tale stasi e la sospensione non è applicabile per i 104 giorni computati dalla Corte d'appello
codice penale, art. 157
Richiamato nella censura sulla decorrenza e sulla sospensione del termine prescrizionale per la contravvenzione; la Corte ha valutato che la sospensione eccezionale non operava nel caso
codice penale, art. 165
Norma sull'effetto della sospensione condizionale della pena; la ricorrente aveva sollevato la mancata motivazione circa la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione, ma tale doglianza è stata ritenuta nuova e assorbita dall'annullamento per prescrizione del capo A
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)
Articolo invocato per consentire alla Cassazione di modificare la pena senza rinvio, eliminando l'aumento dovuto alla continuazione con il reato estinto, provvedimento applicato nel caso per il capo B
Sezioni Unite, sentenza Sanna (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021)
Giurisprudenza interpretativa fondamentale: chiarisce che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 non si applica automaticamente a tutti i processi pendenti, ma solo se il procedimento ha subito una stasi correlata alle misure anti-pandemia (udienza fissata nel periodo indicato o decorrenza di termini processuali in quel periodo)
Massime di principio
- La sola qualità di proprietario non esclude a priori la responsabilità per opere abusive, ma la partecipazione va dimostrata con elementi concreti; la valutazione degli elementi probatori di merito non è sindacabile in Cassazione se non per vizio di logicità manifesta
- La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 si applica soltanto se il procedimento ha subito una effettiva stasi dovuta alle misure anti-COVID (es. udienza fissata fra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 o documentata riorganizzazione/fermo dei ruoli); in assenza di ciò non si può computare la sospensione
- Se un reato accessorio o contestuale si estingue per prescrizione, la Corte può eliminare gli effetti sanzionatori e gli ordini connessi (es. demolizione) limitatamente a quel reato
- Quando una delle condanne dichiarate in grado d'appello si estingue per prescrizione, la Cassazione può rideterminare la pena per i reati residui eliminando aumenti per continuazione senza rinviare il processo, ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Doglianze nuove non prospettate in sede di ricorso di merito possono essere assorbite se la decisione sul motivo principale rende superflua o irrilevante la questione nuova
- Per contestare la motivazione di merito in Cassazione è necessario dimostrare illogicità manifesta o vizio di motivazione secondo gli standard di legittimità; una semplice diversa lettura degli elementi di prova non è sufficiente
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