Cassazione Penale, Ordinanza n. 21430/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la guida in stato di ebbrezza. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano: 1) la dedotta mancata corretta formalizzazione dell'avviso previsto per gli accertamenti, sostenendosi che dovesse essere rilasciato in forma scritta; 2) la ricostruzione del sinistro e la valutazione del materiale probatorio, che la ricorrente contestava chiedendo una diversa lettura delle risultanze; 3) il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che le censure riproponevano questioni di merito e non denunciavano specifici vizi di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che le doglianze erano in gran parte reiterative dei motivi di appello e comunque dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in cassazione. Quanto al primo motivo, è stato ritenuto sufficiente, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., un avviso orale, purché verbalizzato, non essendo imposto l'uso della forma scritta. Il secondo motivo è stato ritenuto un tentativo di alternativa lettura delle prove, privo di specifica individuazione di travisamenti. Sul terzo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato espressione di un apprezzamento discrezionale di merito congruamente motivato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza, per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputata.
art. 114 disp. att. c.p.p.
L'avviso richiesto per la procedura di accertamento non deve essere necessariamente rilasciato in forma scritta; è sufficiente una comunicazione orale, purché verbalizzata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo la deduzione di specifici vizi di travisamento o di manifesta illogicità della motivazione.
- In tema di avviso agli accertamenti previsti dalla disciplina della circolazione stradale, la forma scritta non è necessaria ove la norma non la preveda espressamente; è sufficiente una comunicazione orale se adeguatamente verbalizzata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza assoluta di motivazione, non potendosi sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito con una diversa apprezzamento difensivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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